DECRETO 12 dicembre 2008 - Riconoscimento, al prof. Antonio Di Marino, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all''esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Antonio Di Marino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la «Credencial» 22 giugno 2000 con la quale il Ministerio De Educacion Cultura y Deporte, in Spagna, concede l'omologazione della laurea italiana, sottoindicata, al titolo di «Licenciado en Quimica»;

Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto la formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo...

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