DECRETO 22 luglio 2005 - Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o piu' decreti ministeriali sono stabilite la definizione e le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno.

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n.

283; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.

209, e successive modificazioni; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE; Ritenuta la necessita' di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione,

Adottano il seguente decreto:

Art. 1.

Panettone

  1. La denominazione ´panettoneª e' riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida.

  2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del panettone contiene i seguenti ingredienti

    1. farina di frumento; b) zucchero; c) uova di gallina di categoria ´Aª o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantita' tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo; d) materia grassa butirrica, in quantita' non inferiore al sedici per cento; e) uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantita' non inferiore al venti per cento; f) lievito naturale costituito da pasta acida; g) sale.

  3. E' facolta' del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti

    1. latte e derivati; b) miele; c) malto; d) burro di cacao; e) zuccheri; f) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio.

  4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1; 5. Il panettone e' prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 1.

    Art. 2.

    Pandoro

  5. La denominazione ´pandoroª e' riservata al prodotto dolciario

    da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di burro e vaniglia.

  6. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del pandoro contiene i seguenti ingredienti

    1. farina di frumento; b) zucchero; c) uova di gallina di categoria ´Aª o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantita' tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo; d) materia grassa butirrica, in quantita' non inferiore al venti per cento; e) lievito naturale costituito da pasta acida; f) aromi di vaniglia o vanillina; g) sale.

  7. E' facolta' del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti

    1. latte e derivati; b) malto; c) burro di cacao; d) zuccheri; e) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento; f) zucchero impalpabile; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio.

  8. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'Allegato I, punto 1.

  9. Il pandoro e' prodotto secondo il procedimento di cui all'Allegato II, punto 2.

    Art. 3.

    Colomba

  10. La denominazione ´colombaª e' riservata al prodotto dolciario

    da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il due per cento di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della...

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