DECRETO 23 luglio 2009 - Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell''articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati. (09A14316)

Titolo I

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;

Visto il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007;

Visto il PON Ricerca e competitivita' 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, approvato dalla Commissione UE il 20 dicembre 2007 con Decisione n. C(2007) 6820;

Visto il PAI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera del 2 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione di agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296/2006 e per interventi ad esse connessi e collegati, finalizzati a:

    1. sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;

    2. industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale;

    3. realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unita' produttive interessate, definiti con i decreti di cui al successivo art. 6;

    4. perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello sviluppo economico con i decreti di cui al successivo art. 6.

  2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

    1. le piccole imprese di nuova costituzione di cui alla lettera a) sono quelle costituite non prima di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e autonome, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «Regolamento GBER»;

    2. i programmi di ricerca e sviluppo sperimentale di cui alla lettera b) sono considerati qualificati nei seguenti casi:

    se realizzati in collaborazione con Organismi di ricerca cosi' come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2006/C 323/01;

    se agevolati sulla base di norme comunitarie, statali e regionali finalizzate alla promozione di attivita' di ricerca e sviluppo sperimentale, sempreche' completamente realizzati da non oltre 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto;

    qualora l'impresa, a seguito della realizzazione del programma, abbia depositato un brevetto prima della data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.

    Titolo I

    AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA
    REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

    Art. 2

    Soggetti beneficiari

  3. Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.

  4. Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese destinatarie degli interventi previsti dal presente decreto devono possedere i seguenti requisiti:

    1. essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di societa';

    2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

    3. trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

    4. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

    5. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

    6. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

    7. aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero dello sviluppo economico un ordine di recupero;

    8. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER;

    9. essere in possesso degli ulteriori specifici requisiti indicati ai Titoli II e III.

    Titolo I

    AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA
    REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

    Art. 3

    Programmi ammissibili

  5. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento rientranti nelle tipologie indicate nei successivi Titoli II e III del presente decreto e riguardanti le seguenti attivita':

    1. sezione C della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2007;

    2. produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ISTAT, nei limiti indicati nell'allegato n. 1;

    3. attivita' di servizi elencate nell'allegato n. 1.

    Con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a), in conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative ai settori della Siderurgia, della Cantieristica navale, dell'Industria carboniera e delle Fibre sintetiche, come individuate nell'allegato 1 al presente decreto. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato 1.

  6. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti, e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II e III. Per unita' produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

  7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

    Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalita' del cosiddetto «contratto chiavi in mano».

    Titolo I

    AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA
    REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

    Art. 4

    Spese ammissibili

  8. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

    1. suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

    2. opere murarie e assimilate;

    3. infrastrutture specifiche aziendali;

    4. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;

    5. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

  9. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

  10. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3%...

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