Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50; Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.

303, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.

616; Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675; Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

175; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, ccnvertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanita';

E m a n a il seguente regolamento:

Capo I Principi organizzativi e procedimentali

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attivita' produttiva, nonche' l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.

3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

Art. 2.

Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformita' alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante e' approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune e' tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, e' subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale puo' subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessita' dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti e' subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalita' indicati nella convenzione.

Art. 3.

Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attivita' produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento.

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformita', allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura e' responsabile dell'intero procedimento.

Capo II Procedimento semplificato

Art. 4.

Procedimento mediante conferenza di servizi

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine e' di centocinquanta giorni, fatta salva la facolta' di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa puo' richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.

2. Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia e' trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, puo' chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. La convocazione della conferenza e' resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza e' tenuta a valutare.

5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresi', fissa il termine entro cui pervenire...

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