Il concorso di reati tra vendita di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale alla luce della sentenza delle sezioni unite

AutoreLucio Camaldo
Pagine59-63

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@1. Il contrasto giurisprudenziale: concorso apparente di norme o concorso di reati.

La detenzione per la vendita o la immissione in commercio di prodotti recanti segni distintivi falsi è spesso preceduta dall'acquisto o dalla detenzione di tali beni provenienti dal delitto di contraffazione (commesso da altri), con la consapevolezza da parte di chi li detiene della non genuinità dei marchi.

Dal punto di vista della qualificazione penale assume dunque rilevanza la questione relativa al rapporto tra il delitto di vendita di prodotti con marchi contraffatti previsto dall'art. 474 c.p. e la ricettazione (art. 648 c.p.).

Sul punto, negli ultimi anni, si è assistito ad un altalenarsi di decisioni delle singole sezioni della Cassazione, nelle quali ora si affermava che i suddetti reati non possono concorrere, essendo le relative norme incriminatrici in rapporto di specialità, ora si sosteneva la possibilità del concorso materiale di reati per la diversità delle condotte punite e del bene giuridico protetto dalle due disposizioni penali 1.

Il problema ha una rilevanza, oltre che teorica, anche pratica in quanto le conseguenze che derivano dall'applicazione del primo orientamento, piuttosto che del secondo, sono, come è evidente, radicalmente differenti. Nel primo caso infatti, ove si affermi l'esistenza di un concorso apparente di norme e si applichi il principio di specialità, l'imputato dovrà rispondere del solo reato di detenzione o vendita di prodotti con marchi contraffatti ritenuto speciale rispetto alla ricettazione. Nel secondo caso invece, ritenendo configurabile il concorso di reati, chi detiene per la vendita o mette in commercio oggetti i cui marchi siano stati contraffatti, dovrà rispondere oltre che per il reato di cui all'art. 474 c.p., anche della condotta prevista dall'art. 648 c.p. per aver precedentemente acquistato o ricevuto detti prodotti con la consapevolezza della contraffazione del marchio.

L'intervento delle sezioni unite compone il contrasto giurisprudenziale che ha trovato espressione in alcune recenti sentenze della Cassazione, degne di essere esaminate per comprendere i termini della questione oggetto della decisione

L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che negli ultimi anni ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla questione in esame, ha escluso la sussistenza del concorso apparente di norme, affermando laPage 60 configurabilità di un concorso materiale di reati tra l'art. 648 c.p. e l'art. 474 c.p.

Le motivazioni individuate dalla Suprema Corte, sulla base delle quali si deve negare il rapporto di specialità ed affermare il concorso di reati, sono molteplici e rilevanti.

In primo luogo si evidenzia la diversità delle condotte previste dalle due disposizioni citate: «le condotte previste dagli artt. 648 e 474 c.p. non hanno elementi in comune; invero la disposizione di cui all'art. 474 c.p. non contempla affatto i momenti dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento di cose mobili provenienti da delitto o dell'intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, e quindi non può essere allo stesso riconosciuto il carattere di norma speciale rispetto al delitto previsto dall'art. 648 c.p.» 2.

Si rileva, in secondo luogo, che i comportamenti previsti dall'art. 474 sono aggiuntivi e cronologicamente successivi alla condotta puniti dall'art. 648 c.p.: come è noto, l'acquisto o la ricezione del prodotto recante il marchio contraffatto precede temporalmente la detenzione per la vendita o la messa in vendita 3.

I due reati si differenziano anche quanto al bene giuridico protetto: mentre l'art. 648 c.p. si pone a presidio del patrimonio, l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica 4. La Cassazione ha evidenziato anche una diversità degli scopi di tutela delle due norme in quanto mentre l'art. 648 c.p. tende ad impedire la circolazione di cose provenienti da delitto, l'art. 474 c.p. è volto ad accordare una protezione immediata all'interesse della collettività di impedire abusi della pubblica fede commerciale 5.

Anche per quanto concerne l'elemento soggettivo la Suprema Corte ha evidenziato importanti differenze: nella ricettazione rileva la volontà cosciente e libera di ricevere o acquistare al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto; nel caso del commercio di prodotti con marchio contraffatto, invece, vi è la volontà d'importare, detenere, porre in vendita e mettere altrimenti in circolazione tali beni 6.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ricava il principio per cui a carico di colui che consapevole della provenienza delittuosa ex art. 473 c.p. acquista o riceve un quantitativo di prodotti con marchio contraffatto e li detiene per porli in vendita, sono configurabili entrambe le ipotesi penali previste dagli artt. 474 e 648 c.p.; le due ipotesi criminose infatti concorrono tra loro sia perché diversa è l'obiettività giuridica delle due figure di reati, sia perché non è applicabile ad esse il principio di specialità 7.

Di contrario avviso, la sezione quinta della Cassazione, con la sentenza del 3 marzo 1998, disattendendo l'orientamento consolidato e costante della giurisprudenza, ha affermato che il delitto di commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 c.p. non può concorrere con il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) in quanto tra i due reati intercorre un rapporto di specialità da cui consegue l'applicazione della sola disposizione ritenuta speciale e pertanto prevalente sulla seconda 8. Si tratterebbe cioè di un concorso apparente di norme che comporta, a fronte di una pluralità di disposizioni apparentemente applicabili a una determinata condotta, l'operatività soltanto di quella speciale, altrimenti verrebbe addebitato più volte lo stesso accadimento, in contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale 9.

Confermando la decisione del giudice di merito di condanna dell'imputato soltanto per il reato di vendita di prodotti con marchi contraffatti, esclusa la configurabilità del delitto di ricettazione contestato in concorso con il primo reato, la Suprema Corte ha sostenuto l'identità del bene giuridico protetto dalle due norme incriminatrici, consistente in entrambi i casi nella tutela del patrimonio.

Secondo questo orientamento, infatti, il delitto di commercio di prodotti con segni falsi previsto dall'art. 474 c.p., stante la sua natura plurioffensiva, è posto a tutela, oltre che delle fede pubblica, anche del patrimonio, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera o sul marchio. Da ciò consegue che il delitto di cui all'art. 474 c.p. in quanto reato (anche) contro il patrimonio non può concorrere con la ricettazione, che è posta a tutela di un bene (il patrimonio) già garantito: deve dunque trovare applicazione il principio di specialità ex art. 15 c.p. per cui nella tutela offerta allo stesso bene giuridico, la fattispecie prevista dall'art. 474 c.p., anche se presidiata da una sanzione minore, è quella che meglio qualifica il fatto-reato ed è pertanto norma speciale rispetto alla ricettazione 10.

Le condotte di ricezione ed acquisto di prodotti con marchi e segni contraffatti, astrattamente riconducibili alla ricettazione e temporalmente precedenti rispetto alla vendita, costituirebbero un antefatto non punibile in quanto presupposto necessario della successiva detenzione per la vendita o messa in vendita, punita dall'art. 474 c.p., risultando sufficientemente tutelato da quest'ultima disposizione l'interesse dei consumatori e dei titolari dei diritti sul marchio.

Per suffragare l'orientamento secondo cui dovrebbe trovare applicazione soltanto la fattispecie prevista dall'art. 474 c.p., la Suprema Corte ha anche argomentato che requisito essenziale della ricettazione punita dall'art. 648 c.p. è che la cosa (ricevuta o acquistata) provenga da un delitto, sia cioè «provento» di reato, acquisita per mezzo di un reato; mentre i prodotti con marchi contraffatti sarebbero creazioni o produzioni illecite e quindi «prodotto» e non «provento» di reato: pertanto nel caso di detenzione per la vendita di tali prodotti non sussiste il delitto di ricettazione con riguardo al momento della ricezione o dell'acquisto che resta penalmente irrilevante 11.

Dopo molti anni di giurisprudenza di legittimità sempre costante nell'affermare che non può configurarsi un rapporto di specialità tra i reati di commercio di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione, l'orientamento, diametralmente opposto, elaborato dalla quinta sezione della Cassazione ha suscitato rilevanti perplessità e si può dire che è rimasto, invero, pressoché isolato 12.

Si rileva, infatti, che, successivamente alla sentenza citata, soltanto in altre due pronunce della stessa sezione quinta, la Suprema Corte ha ripreso questo orientamento. Con la sentenza del 18 novembre 1999 n. 5525 (dep. 14 gennaio 2000) la Cassazione ha ricalcato la motivazione della decisione precedente affermando che «secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza il delitto di commercio con segni falsi (art. 474 c.p.) non può concorrere con il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) poiché tra i due reati intercorre un rapporto di specialità, dovendosi riconoscere che anche il primo, stante la sua natura plurioffensiva, è posto a tutela del patrimonio, oltre che della fede pubblica, in quanto mira alla protezione del monopolio sull'opera e sul marchio» 13.

Con altra sentenza la Cassazione ha argomentato che l'acquisto di prodotti con segni falsi non è previsto dalla legge come reato, perché i prodotti, quali cose mobili, non hanno alcuna correlazione con il patrimonio del titolare dei segni, che non è perciò offeso dall'utilità di qualsiasi genere che voglia trarne chi ne consegue il possesso, ma proprio e soltanto dallo speciale profitto ingiusto che si prefigge chi liPage 61...

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