Procura speciale per il rito alternativo e consenso a procedere in “assenza”

AutoreFrancesco Nevoli
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1. La questione

Ove il giudizio abbreviato sia stato richiesto dal difensore munito di procura speciale, all’imputato non comparso spetta la notifica dell’estratto della sentenza e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.

Presupposto di siffatta affermazione è l’applicazione a tale rito alternativo delle disposizioni sulla contumacia. Questo, in sintesi, è l’indirizzo espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza in epigrafe.

Non così, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il conferimento di procura speciale per il patteggiamento, infatti, assume il valore di consenso dell’imputato alla celebrazione dell’udienza in sua assenza.

La problematica non è di poco momento, posto che dalla sua soluzione deriva il riconoscimento all’imputato non comparso dello status di contumace piuttosto che quello di assente con le conseguenze rispettivamente previste dall’ordinamento processuale.

Ai fini del corretto inquadramento della tematica, appare opportuna una breve analisi dei tratti distintivi dei due istituti accomunati dalla celebrazione del processo reo absente.

2. Contumacia vs assenza

Il diritto dell’imputato di partecipare personalmente al “suo” processo è immanente alle regole sul “giusto processo” poste dal “nuovo” art. 111 Cost.: l’effettività stessa delle enunciazioni introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che ha novellato la predetta disposizione, dipende dall’attribuzione del rango costituzionale al diritto in questione.1

Attraverso la partecipazione diretta e personale al processo l’imputato esplica il diritto all’autodifesa, “la cui possibilità di esercizio connota il processo giusto”.2 Il nostro ordinamento positivo, tuttavia, risentendo di influssi propri della tradizione inquisitoria, mostra indifferenza per la partecipazione al giudizio dell’imputato 3 che “se vuole partecipa e se non vuole non partecipa”.4

La sua decisione di non comparire in giudizio costituisce manifestazione del diritto di difesa e corrisponde ad “una strategia difensiva tollerata dall’ordinamento e priva di conseguenze sfavorevoli”.5

La tutela in concreto del diritto dell’imputato a partecipare al processo passa dalla verifica, che compete al giudice, che la sua assenza dall’udienza sia dovuta ad una scelta volontaria e non derivi da una mancata conoscenza incolpevole del processo 6: un giudizio senza imputato, quindi, può ammettersi soltanto “sul presupposto di un’opzione (anche se solo ragionevolmente presunta) cosciente e volontaria del medesimo”.7

Il primo momento processuale deputato a tale accertamento è quello degli atti introduttivi dell’udienza preliminare, dopo che l’assetto codistico è stato ridisegnato dalla l. n. 479 del 1999 (cosiddetta “legge Carotti”) con il trasferimento pressoché integrale a tale fase dell’intera disciplina, originariamente collocata nel dibattimento,8 di contumacia ed assenza, quali figure cui può dar luogo la mancata presenza dell’imputato al processo.

Se entrambi gli istituti vanno ricondotti alla facoltà dell’imputato di astenersi dall’autodifesa, una volta che è stato in grado di esercitarla,9 essi differiscono concettualmente tra loro.

La contumacia,10 prevista dall’art. 420 quater c.p.p., definisce la “situazione dell’imputato che, sebbene ritualmente evocato in giudizio e in difetto di situazioni impeditive, non compaia all’udienza”,11 senza aver manifestato una rinuncia a presentarsi.

L’altra figura, disciplinata dall’art. 420 quinquies c.p.p., diversamente, “contempla situazioni riconducibili a una volontà, espressa o comunque resa manifesta, intesa a chiedere o a consentire che il processo si svolga in absentia”.12 Più precisamente, essa definisce “lo status dell’imputato che, libero o per qualsiasi causa detenuto, chieda che il processo prosegua in sua assenza ovvero rifiuti di comparire all’udienza”.13 L’atto abdicativo dispensa il giudice dal verificare che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di udienza e che non sia comparso in quanto legittimamente impedito. La rinuncia a comparire deve risultare da esplicita manifestazione di volontà dell’imputato; talora però l’intento di non presenziare è stato desunto da comportamenti concludenti.14

La rinuncia dell’imputato detenuto ad assistere all’udienza,15 per la quale sia stata chiesta la traduzione, ha validità pure per le udienze successive fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, finché non intervenga una successiva manifestazione di volontà contraria 16 e salvo che la rinuncia riguardi espressamente la singola udienza.17

La revoca della rinuncia a comparire può avvenire anche per facta concludentia.18

All’assenza è equiparato l’allontanamento volontario dall’udienza preliminare, ma in tale ipotesi l’imputato è considerato presente.19

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Che sia contumace o assente, per il codice di rito l’imputato è rappresentato dal difensore; l’espressione però è usata impropriamente, poiché l’istituto della rappresentanza è del tutto estraneo al processo penale 20 e “non si danno ipotesi nelle quali il difensore sia legittimato a rappresentare per titolo negoziale o normativo l’imputato”.21 Se da un lato è prevista l’estensione al difensore delle ordinarie facoltà processuali dell’imputato, dall’altro la “rappresentanza” da parte del difensore non potrebbe operare per i diritti esercitabili dall’imputato in via esclusiva, come quello di accedere ai riti alternativi (art. 99 comma 1 c.p.p.).

Il regime giuridico della contumacia, tuttavia, assicura garanzie più ampie all’imputato che si trovi in questa condizione rispetto a quella dell’assenza, principalmente sotto il profilo dei meccanismi di recupero delle facoltà connesse all’esplicazione della difesa personale. Ne sono espressione l’istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale (art. 175 comma 2 c.p.p.) 22 e soprattutto, per le questioni in appresso analizzate, la notifica all’imputato contumace dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza (art. 548 comma 3 c.p.p.).

3. Procura speciale per il giudizio abbreviato e per il patteggiamento

Il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti sono procedimenti semplificati che divergono dal modello base in quanto omettono la fase processuale del dibattimento. La semplificazione opera unicamente previo consenso dell’imputato, in quanto il diritto al dibattimento è un aspetto centrale del diritto di difesa.

In entrambi i casi la volontà dell’imputato di accedere al rito alternativo può essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (artt. 438 comma 3 e 446 comma 3 c.p.p.), ma diverso è il significato che la giurisprudenza di legittimità attribuisce all’avvenuto rilascio della procura speciale da parte dell’imputato che non si presenti in udienza.

Nell’impianto originario del giudizio abbreviato non v’era spazio per gli istituti della contumacia e dell’assenza, i quali involgono accertamenti sulla mancata presenza dell’imputato che erano propri della sede dibattimentale.

L’innesto nella fase preliminare dell’intera e complessa disciplina del contraddittorio con la legge Carotti ha comportato, mediante il rinvio contenuto nell’art. 441 comma 1 c.p.p. alle “disposizioni previste per l’udienza preliminare” per lo svolgimento del giudizio abbreviato, l’applicazione della “nuova” normativa nell’ambito di tale rito. Attualmente, quindi, il giudizio abbreviato si caratterizza per la pienezza del contraddittorio 23: ne consegue che l’imputato ritualmente avvisato dell’udienza, che non vi compare senza addurre legittimo impedimento, va dichiarato contumace.

La massima non sopporta limite alcuno: la contumacia deve essere dichiarata anche se l’imputato ha conferito procura speciale al difensore per procedere nelle forme del giudizio abbreviato.24

Elementi di riscontro a questa impostazione, che valorizza la partecipazione dell’imputato all’udienza, sono stati ravvisati nella disposizione che prevede che, se tutti gli imputati ne fanno richiesta, il giudizio si svolga in...

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