Procura Della Repubblica Presso il Tribunale di Bari 8 settembre 2017, n. 8889

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giur
Rivista penale 2/2018
MERITO
essere ammessi alle misure alternative, ma anche, da altro
lato, di impedire condotte dilatorie da parte del condannato
che abbia già proposto la stessa istanza ovvero altra istanza
per la medesima misura diversamente motivata o per altra
misura (comma 7), o che proponga l’istanza fuori termine
o avanzi una richiesta dichiarata inammissibile o respinta
dal tribunale di sorveglianza (comma 8). Per tali ultimi casi
(e, cioè, quando il tribunale di sorveglianza abbia dichiara-
to inammissibile o respinto l’istanza di misure alternative)
è espressamente previsto che il pubblico ministero proceda
alla revoca immediata del decreto di sospensione dell’esecu-
zione, senza eccezione per i casi di inammissibilità monocra-
ticamente rilevata dal presidente del tribunale con decreto,
il che vuol dire che il pubblico ministero non deve attendere
il decorso del termine per l’eventuale impugnazione da parte
dell’interessato e che, comunque, la successiva impugnazio-
ne non comporta il venire meno della revoca già disposta,
poiché la specif‌icità della disciplina deroga anche alla previ-
sione dell’art. 666 c.p.p., comma 7”];
b) l’accoglimento dell’istanza si risolverebbe di fatto in
una seconda sospensione dell’esecuzione della stessa con-
danna, la quale invece è espressamente vietata dall’art.
666, comma 7, c.p.p. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI FOGGIA
UFF. GIP, 30 OTTOBRE 2017
EST. TALANI – IMP. P.
Produzione, commercio e consumo y Commercio
e vendita al pubblico y Immissione sul mercato di
prodotti pericolosi y Individuazione y Disponibilità
della merce a favore della clientela interessata y
Condizioni pregresse y Necessità y Sussistenza.
. L’art. 112 del D.L.vo n. 206/2005 si completa con la let-
tura coordinata dell’art. 119 stesso decreto. Quest’ulti-
mo prevede che la messa in circolazione del prodotto
pericoloso si realizzi sia quando esso è consegnato di-
rettamente all’acquirente o all’utilizzatore (comma 1)
sia quando esso, in una fase antecedente, è consegnato
al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente
(comma 2). (d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 112;
d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206, art. 119) (1)
(1) Sull’argomento, nello stesso senso della massima in commento
si vedano Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2015, n. 15235, in www. latri-
bunaplus.it e Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2014, n. 8679, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso
dal G.i.p. in data 4 luglio 2017, a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, compariva innanzi a questo
Giudice P., come sopra generalizzata, per rispondere del
reato ascrittole.
Si procedeva nell’assenza dell’imputata.
All’udienza del 23 ottobre 2017 la Difesa chiedeva emet-
tersi sentenza di incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Ferrara. Il Pubblico Ministero nulla osservava.
L’eccezione di incompetenza per territorio è fondata.
Infatti, il Supremo Collegio ha chiarito che, in base alla
normativa in oggetto, l’immissione sul mercato si realiz-
za quando un prodotto fuoriesce dal luogo di produzione
al f‌ine di essere distribuito sul mercato comunitario (cfr.
Cass. pen., 11 novembre 2014, n. 15235, Rv. 263041, Pres.
Fiale, Est. Aceto).
Infatti, occorre considerare che l’art. 112 D.L.vo n.
206/2005 si completa con la lettura coordinata dell’art.
119 stesso decreto. Quest’ultimo prevede che la messa in
circolazione del prodotto pericoloso si realizzi sia quando
esso è consegnato direttamente all’acquirente o all’utiliz-
zatore (comma 1) sia quando esso, in una fase anteceden-
te, è consegnato al vettore o allo spedizioniere per l’invio
all’acquirente (comma 2).
Pertanto, si può, conclusivamente, ritenere che l’art.
112 decreto leg.vo n. 206/2005, che punisce la condotta
illecita del produttore di immettere sul mercato prodotti
pericolosi, ricomprende anche le condotte antecedenti e
preliminari al momento f‌inale della messa in vendita al
consumatore, tra cui si ritiene lo stoccaggio, l’immissione
in magazzino e la consegna al vettore o allo spedizioniere
per l’invio ai venditori o direttamente all’acquirente-utiliz-
zatore (cfr. Tribunale di Torino, in composizione monocra-
tica, 7 marzo 2012, p.p. n. 400/12 R.G. Trib.).
Condotte, queste, tutte poste in essere, nel caso di spe-
cie, nello stabilimento della società Molini Pivetti S.p.A.,
sito nel Comune di Cento (FE).
Pertanto, nai sensi dell’art. 23 c.p.p., si dichiara l’in-
competenza per territorio del Tribunale di Foggia in fa-
vore del Tribunale di Ferrara e si dispone la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Ferrara. (Omissis)
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
8 SETTEMBRE 2017, N. 8889
P.M. MOREA – IMP. GIANNANDREA ED ALTRI
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y
Precedente avviso di conclusione ai sensi dell’art.
415 bis c.p.p y Nuova richiesta di archiviazione da
parte del P.M. y Successiva all’invio della conclusio-
ne delle indagini y Possibilità.
. La spedizione all’indagato dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari, che il P.M. dispone quando
ritiene che non debba essere formulata richiesta di ar-
chiviazione, non preclude allo stesso la possibilità di
richiedere l’archiviazione disponendo nuove indagini.
(c.p.p., art. 405; c.p.p., art. 415 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della declaratoria di conclusione delle inda-
gini preliminari ritiene questo P.M. non doversi ulterior-
mente procedere.

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