Costituzione di parte civile, procura speciale ad causam e poteri autonomi del sostituto processuale del difensore

AutoreStefano Guadalupi
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@1. Il contenuto dei poteri del sostituto del difensore secondo la decisione della Corte di cassazione

La Corte suprema interviene in tema di costituzione di parte civile avvenuta, all'udienza dibattimentale, ad opera del sostituto processuale del difensore, cui era stata conferita, in precedenza, da parte del soggetto danneggiato, procura speciale per costituirsi parte civile e, inoltre, procura defensionale ex art. 100 c.p.p., con una decisione, che pare meritevole di qualche osservazione critica.

Il giudice di legittimità ha, in via preliminare, riconosciuto che i diritti della parte civile possono essere esercitati personalmente dal danneggiato oppure da un suo procuratore speciale espressamente nominato e ha dato atto che la normativa vigente prevede la possibilità che il difensore, necessariamente nominato dalla parte civile che intende stare in giudizio, possa anche essere procuratore speciale ad causam.

La sentenza in nota esclude, però, che il sostituto del difensore, il quale sia eventualmente anche procuratore speciale, possa provvedere legittimamente alla costituzione di parte civile. Il sostituto, infatti, in virtù della sostituzione eserciterebbe esclusivamente i poteri di rappresentanza processuale, ma non sarebbe investito dei poteri di natura sostanziale e processuale che il danneggiato può attribuire eventualmente al suo difensore. Il potere delegato, conferito al difensore titolare, di costituirsi parte civile non sarebbe, infatti, trasmissibile al sostituto ex art. 102 c.p.p., in quanto in base a tale norma al sostituto verrebbe conferito il solo potere di sostituire il difensore nella specifica attività difensiva, ma non quello di agire in vece del difensore delegato alla costituzione in virtù di procura speciale: i poteri attribuiti con apposita procura speciale, infatti, esulano dalle attribuzioni proprie del mandato defensionale e sono conferiti esclusivamente al soggetto destinatario della procura speciale e cioè al difensore titolare, che non può trasmetterli al proprio sostituto.

@2. Spunti critici in ordine ai poteri del sostituto del difensore della parte civile alla luce della normativa vigente

Le conclusioni, ora richiamate, non appaiono, peraltro, ancorate al dato normativo vigente e, inoltre, si pongono in contrasto con una convincente giurisprudenza precedente della stessa Corte 1: in sostanza, infatti, pare che la decisione in esame richieda, sia pure implicitamente, per la ritualità dell'atto...

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