La procura alle liti

AutoreFilippo Rau
Pagine59-89
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CAPITOLO SECONDO
LA PROCURA ALLE LITI
SOMMARIO: 1. La procura alle liti nel diritto processuale civile. - 2. Procura generale e
procura speciale. - 3. Contenuto della procura. - 4. Poteri certificativi dell’avvo-
cato nel processo civile. - 5. Le conseguenze per il falsus procurator. - 6.
L’istituto della procura alle liti nell’ambito del contenzioso tributario. - 7. Il po-
tere di certificazione nel processo tributario. - 8. La forma della procura.
1. La procura alle liti nel diritto processuale civile
I lineamenti fondamentali dell’oggetto centrale della nostra
trattazione sono costituiti dalla procura alle liti, ossia quell’atto ti-
pico attraverso il quale avviene la designazione della persona del
difensore e il relativo conferimento dei poteri di difesa previsti dal
Codice di rito.
Per procura, si intende, comunemente, nel diritto processuale,
l’atto in virtù del quale il difensore è investito del potere di stare in
giudizio per la parte. La terminologia utilizzata dal legislatore
comporta, però, il rischio di confondere la procura alle liti con il
negozio, per mezzo del quale, nel diritto sostanziale, un soggetto
conferisce, ad un altro, il potere di compiere un determinato atto.
Nel fenomeno processuale, è di tutta evidenza che, ancorché il
rapporto procuratorio presenti un fondamento di tipo privatistico, i
poteri attribuiti al difensore non traggono vita dalla volontà della
parte, così come, invece, avviene nel diritto positivo, bensì deriva-
no direttamente dalla legge.
Trattasi, quindi, non già di un’attribuzione di poteri, ma di una
semplice scelta o designazione di un procuratore, tra quelli iscritti
all’apposito albo; proprio per questo, la procura alle liti non am-
mette limitazioni, nel senso che qualunque clausola inibente i sud-
detti poteri deve ritenersi come non apposta.
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Da ciò, consegue, che l’elemento comune tra tale procura e
quella di diritto privato sembra essere soltanto la prerogativa di ri-
ferire direttamente alla parte gli atti compiuti dal difensore, nonché
gli effetti da questi spiegati, cioè, appunto, lo ius postulandi.
Le forme adottate dall’avvocato difensore, nel processo civile,
sono molto diversificate, anche se il contenuto tende al conferimen-
to di facoltà e di poteri in genere sempre più ampi, al fine di poter
intraprendere e perseguire una linea processuale uniforme e costan-
te, per la difesa del soggetto negli atti della causa.
Comunque, tale delega si può realizzare nella formula appresso
descritta, che è diretta a comprendere tutte le eventuali attività pro-
cessuali:
PROCURA SPECIALE
Delego l’Avv. Filippo Rau a rappresentarmi e difendermi nel
presente giudizio in ogni sua fase e grado, compresa quella caute-
lare, di esecuzione, di ottemperanza, di impugnazione e di opposi-
zione attiva e passiva, conferendo ogni più ampio potere e facoltà
ivi comprese quelle di farsi sostituire e/o nominare altri, rinunzia-
re, transigere, conciliare, proporre e sottoscrivere impugnazioni e
la conciliazione giudiziale, di rinunciare agli atti del giudizio e di
accettare uguale rinuncia, di integrare il giudizio nei confronti di
terzi e questi chiamare in causa a qualsiasi titolo e di intervenire
volontariamente in giudizio, agire in riconvenzione, di sottoscrive-
re il presente atto, nonché tutti gli altri successivi occorrenti.
Autorizzo il suddetto avvocato ai sensi del D.L.vo 196/2003
codice privacy, al trattamento dei dati personali, ivi compresi quel-
li sensibili, a chiunque necessario per l’esecuzione del mandato.
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° com-
ma, del d.lgs. n°28/2010, della possibilità di ricorrere al procedi-
mento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli
artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.
Eleggo domicilio presso lo studio in Cagliari, Via Paoli n°50.
Cagliari, lì
(FIRMA)
È autentica
Avv. Filippo Rau

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