Il processo di separazione personale dei coniugi

AutoreG. Balena
Pagine395-423
SOMMARIO: 102. Rilievi introduttivi. – 103. La competenza. – 104. La fase introduttiva
del processo. – 105. L’udienza presidenziale. – 106. Il regime dei provvedimen-
ti «temporanei e urgenti» «nell’interesse della prole e dei coniugi». – 107. Il rac-
cordo tra l’udienza presidenziale e la prima udienza dinanzi al giudice istrutto-
re. – 108. Il prosieguo della causa dinanzi al giudice istruttore. – 109. Cenni sul-
la nuova disciplina dei provvedimenti concernenti i figli, con particolare riguar-
do agli aspetti processuali. – 110. Segue: le controversie concernenti l’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento.
102. Rilievi introduttivi.
Per quel che concerne i processi di separazione e divorzio, le pri-
me innovazioni erano contenute nei commi 3°, lett. e-ter), e 3°-bis
del d.l. n. 35/2005, introdotti dalla legge di conversione n. 80/2005,
che avevano investito, rispettivamente, gli artt. da 706 a 709-bis
c.p.c. e l’art. 4 della legge n. 898/1970. Ulteriori integrazioni sono
poi intervenute con l’art. 1, 4° comma, della legge n. 263/2005, che
ha ritoccato l’art. 709-bis, e soprattutto con l’art. 2 della legge 8 feb-
braio 2006, n. 54, intitolata «Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli», che ha modificato an-
cora l’art. 708 c.p.c., ha aggiunto l’art. 709-ter e nel contempo ha in-
serito – stavolta nel codice civile – una nuova disciplina molto arti-
colata dei provvedimenti riguardanti i figli (artt. da 155 a 155-
sexies).
Prescindendo, per il momento, da quest’ultima, e soffermandoci,
invece, sulle modifiche più direttamente incidenti sulla disciplina del
CAPITOLO XIV
IL PROCESSO DI SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI
(G. BALENA)
processo di separazione, giova rammentare che l’art. 23 della legge
n. 74/1987 aveva provvisoriamente esteso a tale processo, «fino al-
l’entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile» e
«in quanto compatibili», le disposizioni concernenti il giudizio di di-
vorzio contenute nel citato art. 4 della legge n. 898/1970.
In seguito al nuovo intervento del legislatore, invece, la regola-
mentazione della fase introduttiva del giudizio di separazione torna
virtualmente ad affrancarsi da quella del processo di divorzio. Deve
subito avvertirsi, tuttavia, che le differenze tra i due giudizi restano,
per questo aspetto, davvero minime; tant’è che a ragione si è osser-
vato che ben avrebbe potuto unificarsene definitivamente, in parte
qua,la normativa
1
, magari inserendola nel corpo del codice.
All’indomani della legge n. 80/2005, d’altronde, si era dubitato
che la riforma del processo di separazione, che ci si accinge ad esa-
minare, potesse far reputare integralmente superato il rammentato
art. 23 della legge n. 74/1987; non soltanto perché non si era certa-
mente in presenza di un nuovo codice, ma anche perché la nuova di-
sciplina non investiva alcuni degli aspetti (ancor oggi) disciplinati
dall’art. 4 della legge sul divorzio
2
. Alla luce di tali considerazioni, si
sarebbe potuto pensare di continuare ad applicare al giudizio di sepa-
razione talune disposizioni, racchiuse nel citato art. 4 (anch’esso no-
vellato), che non apparivano incompatibili con quelle contenute negli
artt. 706 e segg. c.p.c.: in particolare quella (12° comma) che preve-
de, laddove il processo debba proseguire per la determinazione del-
l’assegno, la pronuncia di una sentenza non definitiva di scioglimen-
to del matrimonio
3
, e quella (15° comma) che – stando all’opinione
prevalsa nella giurisprudenza – assoggetta l’intero processo d’appel-
lo alla disciplina del procedimento camerale.
Questi dubbi sono stati però risolti dallo stesso legislatore col se-
condo degli interventi sopra menzionati (art. 1, 4° comma, della leg-
1
Così G. DOSI,Dalla competitività una fase introduttiva tutta speciale per il processo di
separazione e divorzio, in Diritto & Giustizi@ del 2 giugno 2005.
2
Nel senso del testo F. CIPRIANI,Processi di separazione e di divorzio, in Foro it., 2005,
V, c. 140 ss., spec. 144, nonché, in definitiva, G. DOSI,op. cit.(pur muovendo, quest’ultimo,
dalla premessa che l’odierna «riformulazione delle norme processuali in materia di separa-
zione» equivalga alla «entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile»). Nel
senso dell’implicita abrogazione dell’art. 23 v. invece A. GRAZIOSI,Osservazioni sulla rifor-
ma dei processi di separazione e di divorzio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, p. 1113 ss.,
spec. 1114 ss., peraltro critico nei confronti della scelta del legislatore di separare la disci-
plina dei due riti.
3
Per la compatibilità col giudizio di separazione v. da ultimo Cass. 18 luglio 2005, n. 15157.
§ 102 Le riforme più recenti del processo civile
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