Il processo: natura, presupposti e principi-guida

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine45-52

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@1 La teoria del "rapporto giuridico processuale"

Nel capitolo precedente abbiamo visto che nel processo le parti interagiscono reciprocamente, affermando determinati fatti e contestando i fatti addotti dalla controparte.

Il processo, quindi, è stato qualificato dalla dottrina tradizionale come "rapporto giuridico processuale", sulla scia della dottrina tedesca della seconda metà dell’800, che ha innestato nella teoria del processo il concetto di rapporto giuridico, elaborato con riferimento alla teoria generale del diritto. Precisamente, tale concetto esprime una relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto, ossia tra il titolare di un interesse giuridicamente tutelato (cd. soggetto attivo del rapporto) e il soggetto tenuto a realizzare o a rispettare quell’interesse (cd. soggetto passivo del rapporto).

Sulla scorta di tale definizione si è affermato che, anche con riferimento al processo, è possibile parlare di "rapporto giuridico", poiché si ha una relazione tra due o più parti (attore e convenuto, ricorrente e resistente, oltre ai soggetti intervenuti). Il giudice, dal canto suo, pur trovandosi in una posizione di terzietà ed imparzialità, è soggetto del rapporto giuridico processuale in quanto esercita un potere (rendere giustizia) che incide direttamente sulla posizione giuridica delle parti.

Si tratterebbe, quindi, di un rapporto trilaterale, che si sostanzia nel diritto dell’attore (o ricorrente) alla tutela giurisdizionale, nel dovere del giudice di prestarla e nella soggezione del convenuto (o resistente) all’esercizio di tale tutela (Mandrioli).

Ovviamente, il processo è un rapporto giuridico distinto da quello sottostante, di natura sostanziale (ad esempio, un contratto di compravendita), e nasce nel momento in cui un soggetto si rivolge al giudice chiedendo la tutela di un proprio interesse nei confronti di un altro soggetto. Quest’impostazione è stata, tuttavia, sottoposta a critica dalla dottrina più recente, che ha evidenziato il carattere dinamico del processo, che, a diffe-

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renza del rapporto giuridico, non è una figura statica ma un fenomeno in continuo movimento, una serie di rapporti in continua trasformazione nel corso del suo svolgimento. Perciò, la figura del rapporto giuridico processuale può essere considerata ormai insufficiente a esprimere il fenomeno giuridico processuale nella sua complessità.

La nozione del rapporto giuridico processuale, per quanto superata, non può tuttavia essere messa da parte del tutto, perché, con riferimento ad essa, è stata elaborata la nozione dei cd. presupposti processuali (Mandrioli).

@2 I presupposti del processo

In generale, per "presupposto" si intende ogni requisito che deve sussistere affinché un determinato atto produca conseguenze giuridiche.

Con specifico riferimento al processo, inteso come rapporto giuridico, la dottrina ha qualificato i presupposti processuali come quei requisiti che devono esistere prima del compimento dell’atto che pone in essere quel rapporto, ossia dell’atto col quale si chiede la tutela giurisdizionale (la domanda).

I presupposti processuali si distinguono in due categorie (Mandrioli):

- presupposti di esistenza del processo, ossia i requisiti che devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché il processo possa essere validamente instaurato. Tali requisiti si esauriscono, essenzialmente, nella qualità di giudice rivestita dal soggetto al quale la domanda è proposta;

- presupposti di validità o procedibilità del processo, vale a dire i requisiti che devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché il processo possa seguire il suo corso naturale fino alla sentenza. Tali requisiti sono costituiti dalla competenza del giudice (da...

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