Processo penale e pretese civili

AutoreChiara Picardi
Pagine104-105
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dott
2/2015 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
processo penAle
e pretese civili
di Chiara Picardi
L’articolo 1173 del codice civile individua il fatto illeci-
to di cui all’art. 2043 c.c., quale fonte di obbligazione; una
condotta illecita potrà dunque sostanziarsi, oltre che in un
illecito di rilevanza civile, anche in un reato sia di natura
delittuosa che contravvenzionale, facendo pertanto nasce-
re in capo ai soggetti danneggiati un diritto al risarcimento
dei danni patrimoniale e non patrimoniale patiti.
Gli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale
consentono l’ingresso delle pretese civili nel processo penale.
Il nostro sistema processuale penale ammette che i predetti
soggetti, sulla base di valutazioni di opportunità, possano
vantare le loro pretese creditorie all’interno del processo
volto, invero, ad accertare la colpevolezza dell’imputato.
Legittimati all’esercizio dell’azione civile sono i sogget-
ti al quale il reato ha creato danno, ovvero i successori uni-
versali dei medesimi; questi ultimi dunque hanno la pos-
sibilità di agire in tal senso invece di adire il giudice civile,
che invero potrà accertare al meglio tutti ogni elemento
costitutivo dell’illecito civile attraverso gli strumenti pro-
cessuali fornitigli dal codice di rito.
Il termine entro il quale la persona offesa può costituirsi
parte civile è previsto dall’articolo 79 c.p.p. e coincide con
il momento entro il quale il giudice non abbia compiuto gli
adempimenti previsti dall’articolo 484 c.p.p. ovvero abbia
verif‌icato la regolare costituzione della parte. Tale termine
vale anche nel caso in cui l’imputato nel corso dell’udienza
preliminare abbia optato per il rito abbreviato e tanto si
deduce dal richiamo operato dall’articolo 79 c.p.p. letto in
combinato disposto con l’articolo 441 secondo comma c.p.p.
La costituzione di parte civile dovrà essere compiuta
secondo le formalità richieste dall’articolo 78 c.p. e nel ri-
spetto delle ulteriori norme previste dal codice penale.
Invero manca nel codice penale una norma che disci-
plini l’ipotesi in cui la parte civile regolarmente costituita
deceda nel corso dell’istruzione dibattimentale ritualmen-
te svolta.
Tale evenienza invero, seppur non ritualmente disci-
plinata, ricorre, non di frequente, nelle aule di giustizia;
come si dovrà dunque proseguire l’azione civile nel pro-
cesso penale in caso di decesso della parte civile e nel-
l’ipotesi in cui gli eredi della stessa abbiano interesse al
proseguimento della causa?
La norma di riferimento da cui partire al f‌ine di risol-
vere l’interrogativo in questione è l’articolo 74 c.p. nella
parte in cui riconosce anche ai successori universali del
soggetto al quale il reato ha recato danno, oltre che ov-
viamente prevedere tale diritto direttamente in capo alla
persona offesa.
Tale norma quindi distingue il diritto al risarcimento
iure proprio, che è il diritto che sorge in capo al soggetto al
quale il reato ha recato danno, dal diritto al risarcimento
iure successionis, che spetta solo ai successori universali e
che sorge quando si sia verif‌icato un depauperamento del
patrimonio della vittima in conseguenza dell’accadimento
di penale rilevanza.
Pertanto i successori universali avranno diritto di eser-
citare l’accusa privata nel processo penale sia per vantare
iure proprio i danni patiti per la perdita della persona
offesa, nell’ipotesi in cui trattasi di omicidio, sia potranno
agire iure successionis al f‌ine di subentrare nella posizio-
ne giuridica soggettiva attiva del de cuius già ritualmente
costituito parte civile e vantare il diritto soggettivo di
credito al medesimo spettante per i danni da reato dallo
stesso subiti, come può accadere nel caso in si tratti di
diffamazione, calunnia, violazione della privacy ed illecito
trattamento dei dati personali.
Ebbene dall’articolo 74 c.p.p. si può dedurre, non essen-
doci alcuna norma che dispone diversamente, che anche
in caso di una sopravvenienza, come il decesso della parte
civile regolarmente costituita, resti salva la facoltà degli
eredi di costituire l’accusa privata nel processo penale.
Tuttavia il codice di rito non disciplina in che termini
gli eredi possano esercitare tale diritto.
Una riposta puntuale e chiara viene fornita all’inter-
prete dall’elaborazione pretoria con numerose e recenti
pronunce sul punto.
In particolare la conclusione a cui è giunta sia la giuri-
sprudenza di merito che di legittimità è che nel caso di
morte della persona offesa nel corso del processo, gli eredi
possono succedere nella sola posizione processuale ove vi
sia stata costituzione di parte civile del deceduto, anche
senza l’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo
78 c.p.p., essendo precluso, al contrario, tale diritto alla
mera persona offesa in quanto la predetta qualità è intra-
smissibile iure ereditatis, essendo strettamente perso-
nale.
La Corte Regolatrice, con interessanti pronunce sul
punto, fornisce all’interprete ulteriori interpretazioni del
diritto sostanziale di rilevanza fondamentale. Ebbene se-
condo i Supremi Giudici nel caso di morte della costituita
parte civile nelle more del processo, potendo escludere
che possano trovare ingresso nel processo penale istituti
tipici del processo civile, quali l’interruzione del giudizio
ai sensi dell’art. 300 c.p.c. per morte o perdita di capacità
della parte costituita, non si determina la revoca tacita
dell’atto di costituzione di parte civile atteso il principio
della immanenza della stessa previsto dall’articolo 76
comma secondo c.p.p., pertanto la costituzione resta
valida ex tunc. Gli eredi del defunto possono, dunque,
intervenire nel processo senza effettuare una nuova co-
stituzione, ma semplicemente spendendo e dimostrando
la loro qualità di eredi.

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