Del processo di esecuzione

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine725-914

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@Titolo I. Del titolo esecutivo e del precetto

L'esecuzione forzata è la fase di tutela giurisdizionale dei diritti finalizzata alla realizzazione in concreto del diritto di credito, ovvero alla sua attuazione materiale, consentendo così al creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, ed è disciplinata sia dal codice civile (artt. 2910 e ss. e artt. 2930 e ss.), sia dal codice di procedura civile ("" 474 e ss.). Invece, in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme speciali previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili, secondo quanto disposto dall'art. 618bis c.p.c.

L'esecuzione forzata può essere distinta nei seguenti sottotipi:

- espropriazione forzata, consistente nel soddisfare il diritto del creditore, contro la volontà del debitore, mediante una somma di denaro (assegnata direttamente al creditore o ottenuta con la vendita dei beni del debitore), che può assumere le forme dell'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi;

- esecuzione forzata in forma specifica, che consiste nel soddisfare il diritto del creditore mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività alla quale il creditore aspira e non, come l'espropriazione forzata, mediante la consegna di danaro. Tale forma di esecuzione può consistere nella consegna di una cosa determinata o nel rilascio di un immobile (esecuzione per consegna o rilascio: 605 e ss.), oppure in un fare o nel distruggere ciò che si è fatto in violazione di obbligo di non fare (esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare: artt. 2931 e 2933 c.c.).

Al di fuori di tale quadro normativo si colloca l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto (art. 2932 c.c.), che rientra nell'attività giurisdizionale di cognizione.

474· Titolo esecutivo (1)

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve

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contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 1), del d.l. 14-3-2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14-5-2005, n. 80 come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l. 28-12-2005, n. 263.

A norma dell'art. 2, comma 3quater, dello stesso provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della l. 28-12-2005, n. 263 e successivamente modificato dall'art. 39quater del d.l. 30-12-2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella l. 23-2-2006, n. 51, questa disposizione ha effetto a decorrere dal1ºmarzo 2006.

Si riporta l'articolo precedente:

"474- Titolo esecutivo

L'esecuzione forzata nonpuò avereluogo chein virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido edesigibile. Sono titoli esecutivi:

1) lesentenze, e iprovvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) lecambiali, nonchégli altri titoli di credito egli atti aiqualilaleggeattribuisceespressamente lastessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o daaltropubblico ufficiale autorizzato dallalegge ariceverli, relativamente alle obbligazioni disomme di danaro in essi contenute".

1 · NOZIONE

Il titolo esecutivo è il documento scritto nel quale è accertato il diritto del creditore (Mandrioli) e che consente a quest'ultimo di soddisfare il diritto stesso contro la volontà del debitore (cd. efficacia esecutiva del titolo). Il titolo esecutivo, quindi, è la condizione necessaria di ogni esecuzione forzata. Tale presupposto deve sussistere fin dall'inizio dell'esecuzione e non deve venir meno nel corso della stessa, altrimenti il processo si estingue (Cass. n. 53/1998).

Pertanto, poiché l'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, la stessa deve essere sempre verificata d'ufficio dal giudice (Cass. n. 1337/2000).

Il diritto di credito "portato" dal titolo esecutivo deve possedere i seguenti requisiti:

- certezza: il diritto deve risultare chiaramente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dagli elementi indicati nel titolo esecutivo;

- liquidità: l'ammontare del credito deve risultare espresso in una misura determinata e non in modo generico. Non è però necessario che l'importo del credito sia indicato precisamente nella sua entità quantitativa, essendo sufficiente che questa sia desumibile da un mero calcolo matematico eseguito sulla base di elementi cerri e positivi contenuti nel titolo stesso (Cass. n. 5656/1990);

- esigibilità: il diritto non deve essere sottoposto a condizioni sospensive né a termini. In pendenza di una condizione risolutiva, invece, il creditore può esercitare l'azione esecutiva. I titoli esecutivi rappresentano un numero chiuso, ossia sono soltanto quegli atti espressamente previsti come tali dalla legge, per cui le parti non possono dare vita a titoli esecutivi al di fuori di essi.

2 · TIPOLOGIA DEI TITOLI ESECUTIVI

Il 2º comma dell'art. 474, come modificato dalla l. n. 263/2005, stabilisce che sono titoli esecutivi:

- le sentenze. Sono titoli esecutivi, per espressa disposizione di legge: a) le sentenze di primo grado (--> 282) di condanna, di accertamento e costitutive. Non può essere seguito l'opposto orientamento, seppure autorevolmente sostenuto (Cass. n. 9236/2000; Satta, Andrioli), secondo il quale l'efficacia esecutiva riguarderebbe soltanto le sentenze di condanna, mentre quelle di accertamento e quelle costitutive non sarebbero idonee, per loro natura, a costituire titolo per l'esecuzione forzata; in realtà, l'efficacia esecutiva provvisoria si estenda a tutte le sentenze, anche se di natura dichiarativa o costitutiva, purché contengano comandi giurisdizionali comunque suscettibili di esecuzione (Trib. Ivrea, 5-2-2004, App. Firenze, 19-111995); b) le sentenze d'appello, di riforma o di

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conferma di quella di primo grado (--> 337). Nel caso di conferma o di riforma totale della sentenza di primo grado, poiché la sentenza di appello si sostituisce a quella impugnata, il titolo esecutivo per promuovere l'esecuzione forzata è costituito dalla sentenza di appello (Cass. n. 5212/1998). Nel caso di riforma parziale della sentenza di primo grado, con riduzione parziale della condanna di primo grado (ad esempio, in primo grado Tizio è condannato a pagare 100, in appello viene condannato a pagare 50), il creditore continuerà ad avvalersi, seppur nel nuovo limite inferiore, del titolo esecutivo originario. Nel caso di riforma parziale con condanna ulteriore rispetto a quella di primo grado, il creditore si avvarrà anche del nuovo titolo costituito dalla sentenza d'appello (Grasso); c) le sentenze della Cassazione, che si pronunci nel merito; d) le sentenze pronunciate in unico grado; e) le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee;

- i provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Si tratta, ad esempio, delle ordinanze anticipatorie di condanna, delle ordinanze provvisionali ex art. 278, 2º comma, delle ordinanze per il pagamento di somme ex art. 423 (nell'ambito del processo del lavoro), del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (--> 642) o divenuto esecutivo in mancanza di opposizione (--> 647) o munito di clausola di provvisoria esecuzione dal giudice dell'opposizione (--> 648), dell'ordinanza di convalida di sfratto (--> 663), dell'ordinanza di rilascio (--> 665), dei lodi arbitrali dichiarati esecutivi (--> 825), dei verbali di conciliazione giudiziale

- le scritture private autenticate. Si tratta di atti (cartacei o informatici) la cui efficacia esecutiva è limitata alle sole obbligazioni di somme di denaro in essi contenute e non si estende agli obblighi di fare e non fare e all'esecuzione per consegna o rilascio. La scrittura privata avente efficacia esecutiva è quella con la quale il sottoscrittore si assume un debito certo, liquido ed esigibile. Può trattarsi di qualsiasi scrittura privata, purché la sottoscrizione risulti autenticata da un pubblico ufficiale (normalmente, il notaio): "ai fini della portata di titolo esecutivo della scrittura non occorrerà quindi indagare se il pubblico ufficiale abbia o meno il potere di ricevere quell'atto, [ma] basterà che avesse il potere di autenticare la sottoscrizione e che l'autentica sia regolare" (Sacchettini). Inoltre, nei contratti con prestazioni corrispettive, se è autenticata soltanto la sottoscrizione di un contraente, la scrittura privata vale come titolo esecutivo soltanto riguardo alle obbligazioni assunte da quest'ultimo. Resta da precisare che, dal combinato disposto degli artt. 474 e 475, anche le scritture private autenticate, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, devono essere munite della formula esecutiva;

- le cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. Si tratta di titoli esecutivi stragiudiziali in quanto non provengono, come le sentenze, dall'autorità giudiziaria, ma sono di formazione privata e contengono un atto di accertamento del diritto sostanziale. La cambiale-tratta e il vaglia cambiario costituiscono titolo esecutivo anche a favore del...

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