Del processo di cognizione

AutoreMassimiliano Di Pirro
Pagine325-724

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@Titolo I. Del procedimento davanti al tribunale

@@Capo I. Dell'introduzione della causa

@@@Sezione I. Della citazione e della costituzione delle parti

L'inizio del processo civile coincide con l'esercizio dell'azione, ovvero con la domanda giudiziale (citazione o ricorso)proposta da un soggetto (attore o ricorrente) nei confronti di un altro soggetto (convenuto o resistente), volta ad ottenere dall'autorità giudiziaria un provvedimento (normalmente una sentenza) che tuteli i propri diritti. A tal fine, il soggetto prospetta al giudice una determinata situazione, della quale invoca la tutela alla luce di specifiche norme giuridiche.

Con particolare riferimento all'atto di citazione, va evidenziato che si tratta dell'atto tipico di introduzione del processo civile di cognizione, laddove non sia prevista una diversa forma. Tuttavia, in applicazione del principio della conservazione degli atti nulli 156, 3º comma), l'adozione della forma del ricorso anziché della citazione (e viceversa) non comporta la nullità del procedimento, qualora l'atto raggiunga il suo scopo.

Latto di citazione e un atto di parte a carattere unilaterale e doppiamente recettizio, in quanto deve essere portato a conoscenza del convenuto (mediante la notificazione) e del giudice (attraverso la costituzione dell'attore). Sotto il profilo strutturale, e composto da tre "sottoatti": vocatio in ius, editio actionis e atto preparatorio dell'udienza (Cerino Canova).

163· Contenuto della citazione

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

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3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 (1) (2).

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

(1) Le parole "di cui agli articoli 38 e 167" sostituiscono le precedenti "di cui all'articolo 167", ex art. 46, co. 1, l. 18-6-2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19-6-2009), entrata in vigore il 4-7-2009 e applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data.

(2) Numero sostituito dall'art. 7, l. 26-11-1990, n. 353, a decorrere dal 30-4-1995. Si riporta il previgente n. 7):

"7) l'indicazione del giorno della udienza di comparizione; l'invito al convenuto di costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 166, e di comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice istruttore che sarà designato ai sensi dell'art. 168bis".

1 · LA VOCATIO IN IUS

La vocativo in ius è il sotto-atto con il quale si costituisce il rapporto processuale nel contraddittorio tra le parti. I requisiti della vocatio sono indicati dai nn. 1, 2, 6 e 7 del 3º comma dell'art. 163, e sono i seguenti: - l'indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda è proposta (n. 1). Tale indicazione non deve essere necessariamente contenuta nell'intestazione dell'atto, essendo sufficiente che sia inserita nel contesto dell'atto stesso. Tuttavia, qualora dall'atto di citazione emerga l'equivoca e contraddittoria indicazione di due giudici diversi chiamati a pronunciarsi sulla domanda (ad esempio, l'atto è indirizzato al Tribunale A ma contiene l'invito al convenuto a comparire davanti al Tribunale B), si determina l'assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, con conseguente nullità (ex art. 164) della citazione. Invece, non ha alcuna importanza che si indichi il giudice senza alcun riferimento alla sezione di Tribunale alla quale appartiene, poiché questa è espressione della organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo, munito di propria competenza; - l'indicazione delle parti (n. 2), cioè dell'attore (o degli attori) e del convenuto (o dei convenuti), che deve valutarsi alla stregua del tenore complessivo dell'atto. Pertanto, l'inesatta indicazione del convenuto non pregiudica la validità della citazione, se dal contenuto dell'atto e dall'avve-nuta notifica dello stesso al convenuto risulta evidente che si è verificato un mero errore materiale. Ciò vale anche per il ricorso, laddove l'errata indicazione della parte contro cui l'atto è rivolto non incide sulla sua validità, quando dal contesto di questo e dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte. L'omessa indicazione della residenza,

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dimora o domicilio del convenuto non determina la nullità dell'atto di citazione, se dal contesto dell'atto è possibile identificare senza incertezze il destinatario (Trib. Cagliari, 19-9-1995). Quando una parte è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato è richiesta, oltre alla denominazione, anche l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza. In tal caso, la mancata, insufficiente o erronea indicazione dell'organo della persona giuridica o dell'associazione convenuta che la rappresenta in giudizio, non determina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio - qualora, ovviamente, non si traduca in incertezza assoluta sull'identificazione dell'ente convenuto -, risolvendosi in una mera irregolarità sanabile con la costituzione dell'ente convenuto in persona del legale rappresentante (Cass. n. 11900/2003);

- l'indicazione della procura (n. 6). La sua omissione non rientra tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164, il legislatore ha riconnesso la sanzione della nullità dell'atto; è sufficiente, pertanto, che la procura sia conferita prima della costituzione dell'attore. Nel giudizio davanti al Giudice di pace, nel quale la costituzione delle parti può avvenire anche mediante presentazione dei documenti (fra i quali la procura, quando necessaria) direttamente in udienza (--> 319), l'irregolarità della costituzione della parte, dipendente dalla mancanza di procura, si verifica a partire dall'udienza di comparizione (Cass. n. 13069/2002);

- l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione-trattazione prevista dal nuovo art. 183 (n. 7), che costituisce un requisito indispensabile dell'atto di citazione, poiché il codice di rito ha adottato il sistema della citazione a comparire a udienza fissa, ovvero determinata dall'attore. Pertanto, l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione-trattazione integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, tranne nel caso in cui l'errore, per la sua grossolanità, sia immediatamente riconoscibile come errore meramente materiale, in relazione al quale il convenuto possa facilmente rendersi conto, tenendo presenti i termini a comparire, che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a ruolo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione. Si pensi ad una citazione fatta nell'anno 2006, nella quale l'udienza di comparizione-trattazione sia indicata in un giorno dell'anno precedente. I termini per comparire devono essere calcolati dalla data di notificazione dell'atto di citazione alla data fissata in tale atto per la comparizione delle parti davanti al giudice. Anche i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine a comparire; - l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 (ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) e l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 (n. 7). Dal momento che l'atto viene ricevuto da un soggetto non necessariamente dotato di adeguate conoscenze giuridiche, l'avvertimento, previsto a pena di nullità dall'art. 164, deve indicare il termine di venti o dieci giorni, affinché il convenuto sia informato sul tempo che gli è concesso per approntare le proprie difese. L'invito, invece, non è ritenuto elemento indispensabile, con la conseguenza che la sua mancanza non determina la nullità della citazione sempre che sia inequivoca la vocatio in ius (Cerino Canova). Nel giudizio davanti al Giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318, il quale prescrive che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto; in particolare, non prescrive che l'atto debba contenere l'avvertimento al convenuto...

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