Processo civile (lavori in corso): le nuove impugnazioni civili

AutorePiero Sandulli
Pagine137-152
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rivista di diritto privato Problemi delle professioni
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Processo civile (lavori in corso):
le nuove impugnazioni civili
di Piero Sandulli
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le modiche apportate al giudizio d’appello: l’articolo
342 c. p. c. – 3. Le nuove prove in appello: il novellato articolo 345 c. p. c. – 4. Il
ltro in appello (art. 348-bis c. p. c. ). – 5. Il procedimento di dichiarazione della
illegittimità: art. 348-ter c. p. c. – 6. Ulteriori modiche apportate dalla legge n.
134/2012 al rito del lavoro: l’art. 434 c. p. c. – 7. Alcune preliminari conclusioni
in merito al nuovo ltro. – 8. L’ennesimo intervento sul giudizio di Cassazione: art.
360, primo comma, n. 5. – 9. L’omesso esame di un fatto. – 10. La “doppia confor-
me” ed il giudizio di cassazione. – 11. Conclusioni.
1. Premessa
La legge del 7 agosto 2012, n. 1341, ha convertito il decreto legge numero 83 del
22 giugno 2012, recante “misure urgenti per la crescita del Paese” nel quale, all’arti-
colo 54, sono contenute “ulteriori misure per la giustizia civile” che incidono, in
modo rilevante, sul processo d’appello e sul giudizio di Cassazione.
Continua, in tal modo, l’interminabile stagione delle modiche al processo civile2.
Invero, poco prima della riforma delle impugnazioni, il legislatore, nel corso del
2012, aveva già dato vita al Tribunale delle imprese, con il decreto legge del 24 gen-
naio 2012, n. 13, con il quale sono state apportate rilevanti modicazioni al Decreto
legislativo n. 168 del 2003 e sono state istituite le sezioni specializzate in tema di
1 In G. U. 11agosto 2012, n 187, in vigore dal 12 agosto 2012, anche se le norme sul giudizio di appello e di
cassazione si applicano per i gravami proposti dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vi-
gore della legge, cioè dal 11 settembre 2012. Più precisamente è necessario ricordare che la normativa in
parola si applica per i giudizi di appello dall’11 settembre 2012, mentre le modiche apportate all’art. 360
si applicano per le sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012.
2 Vedi sul punto A. Carratta, La semplicazione dei riti e le nuove modiche del processo civile, Torino, 2012, p.
6, che contiene un elenco di modiche relativo agli anni 2011-2012, già superato a causa della iper attività
del legislatore in materia di processo civile. Decisamente contrario al nuovo ltro inserito per i giudizi d’ap-
pello nel processo civile è R. Caponi: Contro il nuovo ltro in appello e per un ltro in Cassazione nel processo
civile in www.judicium.it.
3 Convertito dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, che con l’art. 2 prevede la nascita del Tribunale delle im-
prese il quale trova applicazione per i giudizi istaurati dopo il 90 giorno successivo all’entrata in vigore del
decreto. Il Tribunale delle imprese avrà composizione collegiale e la sua competenza è estesa, anche, alle
azioni di classe previste dall’art. 140 bis del D. Lgs. n. 206 del 2005.
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impresa, con competenza più ampia di quella delle già esistenti sezioni per la pro-
prietà industriale ed in numero accresciuto rispetto ad esse4.
Inoltre, la legge numero 92 del 28 giugno 20125, nel regolamentare i rapporti di
lavoro, ha riscritto (nell’articolo 1, con i commi che vanno dal 40 al 69) il processo
del lavoro, per i casi regolati dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori6, dando vita
ad una sorta di rito sommario del lavoro, nel quale torna ad essere obbligatorio (a
pena di nullità del licenziamento) il tentativo preventivo di conciliazione presso gli
uci dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro7.
Inne, la stessa legge n. 134 dell’agosto del 2012, con l’articolo 33, ha introdotto
una serie di rilevanti modiche, in tema di rito fallimentare, legate, in particolare, al
concordato preventivo8.
Venendo, quindi, al tema in esame va, preliminarmente, ricordato che le modi-
che apportate in tema di impugnazioni dalla legge n. 134/2012 appaiono di note-
vole rilievo e sembrano ispirarsi, ancora una volta, al criterio che, ormai da anni9,
informa tutte le ultime modiche al codice di rito civile, quello della “competitività
economica del Paese, che, nel pensiero ricorrente del nostro legislatore, si ottiene
solo limitando il livello di tutela garantito dal processo10.
4 La legge n. 27 del 2012 ha previsto che oltre alle sezioni specializzate in materia di impresa già istituite
presso i Tribunali e le Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Paler-
mo, Roma, Torino, Trieste e Venezia verranno istituite sezioni specializzate del Tribunale delle imprese
presso tutti i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di regione (se non già esistenti), con
l’unica esclusione della Valle d’Aosta per la quale rimane la competenza del Tribunale e della Corte di Ap-
pello di Torino, inoltre, in Lombardia si dovrà dar vita ad una seconda collocazione del Tribunale delle
imprese presso il Tribunale e la Corte di Appello di Brescia.
5 In G. U. 3 luglio 2012, n. 153, in vigore dal 18 luglio 2012.
6 Legge 20 maggio 1970, n. 300. L’articolo 18 è stato modicato dall’art. 1, comma 42, della legge n. 92 del 2012.
7 Licenziamenti per giusticato motivo oggettivo previsti dal novellato art. 18, 8 comma, della legge n. 300
del 1970, debbono essere preceduti, a norma del comma 40 dell’art. 1 della legge del 28 giugno 2012, n.
92, da una comunicazione eettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera e trasmessa per conoscenza al lavoratore stesso. In tale comunicazio-
ne il datore di lavoro deve comunicare i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore, detta comunicazione instaura un procedimento di conciliazione presso la
Direzione Territoriale del Lavoro e deve necessariamente svolgersi prima della formalizzazione del licen-
ziamento.
8 Legge 7 agosto 2012, n. 134 in G. U. 11 agosto 2012, in vigore dal 12 agosto 2012.
9 A partire dal decreto legge n. 35 del 2005 (poi convertito nella legge n. 80 del 2005) che, per primo, ha
utilizzato il termine “competitività” in contrapposizione a quello di “tutela”, quasi a far ritenere che la
competitività economica di un Paese aumenta se diminuisce il livello di tutela delle situazioni giuridiche
protette.
10 Già in precedenza mi sono occupato di esaminare la funzionalità delle riforme subite dal processo civile
nell’ultimo decennio, cioè dal 2001 al 2011 (cfr. Processo civile: funzionalità e riforma, in Riv. dir. proc.,
2012, p. 1300).

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