Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.
di cassazione in funzione nomofilattica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia di giudizio in cassazione e di arbitrato;
Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
Acquisito il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commisione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale medesima Commissione, nonche' dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 339
-
Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
´Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.ª.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 maggio 2005, n. 80, (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali):
´2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante modificazioni al codice di
procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza
con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi
ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a
realizzare il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti ed e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' sottoposto al parere dell'Assemblea
generale della Corte suprema di cassazione ai sensi
dell'art. 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e' reso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del
parere. Lo schema di decreto e' successivamente trasmesso
al Parlamento, perche' sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro il termine di
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal primo periodo o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la
procedura di cui al presente comma.ª.
- Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 reca:
´Approvazione del codice di procedura civileª.
- Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 reca:
´Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transi-torieª.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 339 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
´Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono
essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in
primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge
o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo
comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha
pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo
equita' a norma dell'art. 113, secondo comma, sono
appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul
procedimento, per violazione di norme costituzionali o
comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.ª.
Art. 2.
Modifiche all'articolo 360
-
L'articolo 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
´Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.ª.
Art. 3.
Modifiche all'articolo 361
-
Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
´Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.ª.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 361 del codice di
procedura civile come modificato dal decreto legislativo
qui pubblicato:
´Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro
sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste
dall'art. 278 e contro quelle che decidono una o alcune
delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso
per cassazione puo' essere differito, qualora la parte
soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro
il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso
non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione
della sentenza stessa.
Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente
comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello
contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello
che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro
altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva
di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna
delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.ª.
Art. 4.
Modifiche all'articolo 363 del codice di procedura civile
-
L'articolo 363 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
´Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse della legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della...
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