Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Capo I Modificazioni al codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione in funzione nomofilattica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia di giudizio in cassazione e di arbitrato;

Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, ed il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005;

Acquisito il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80 del 2005, reso in data 21 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data 22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;

Ritenuto di accogliere tutte le condizioni formulate dalla Commisione giustizia della Camera dei deputati ed esaminate le osservazioni formulate da tale medesima Commissione, nonche' dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 339

  1. Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

    ´Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.ª.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

    Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

    stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

    legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della

    legge 14 maggio 2005, n. 80, (Conversione in legge, con

    modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

    recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di

    azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

    Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura

    civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato

    nonche' per la riforma organica della disciplina delle

    procedure concorsuali):

    ´2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi

    dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

    decreto legislativo recante modificazioni al codice di

    procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza

    con la normativa comunitaria e in conformita' ai principi

    ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a

    realizzare il necessario coordinamento con le altre

    disposizioni vigenti ed e' adottato su proposta del

    Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della

    giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e

    delle finanze, nonche' sottoposto al parere dell'Assemblea

    generale della Corte suprema di cassazione ai sensi

    dell'art. 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio

    decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il parere e' reso entro

    trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale

    termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del

    parere. Lo schema di decreto e' successivamente trasmesso

    al Parlamento, perche' sia espresso il parere delle

    competenti Commissioni parlamentari entro il termine di

    sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale

    termine, e' emanato anche in mancanza del parere. Qualora

    detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti

    allo spirare del termine previsto dal primo periodo o

    successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata

    di centoventi giorni. Entro un anno dalla data di entrata

    in vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare

    disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei

    principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la

    procedura di cui al presente comma.ª.

    - Il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 reca:

    ´Approvazione del codice di procedura civileª.

    - Il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 reca:

    ´Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

    civile e disposizioni transi-torieª.

    Nota all'art. 1:

    - Si riporta il testo dell'art. 339 del codice di

    procedura civile come modificato dal decreto legislativo

    qui pubblicato:

    ´Art. 339 (Appellabilita' delle sentenze). - Possono

    essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in

    primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge

    o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo

    comma.

    E' inappellabile la sentenza che il giudice ha

    pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo

    equita' a norma dell'art. 113, secondo comma, sono

    appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul

    procedimento, per violazione di norme costituzionali o

    comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.ª.

    Art. 2.

    Modifiche all'articolo 360

  2. L'articolo 360 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). - Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

    1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

    2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;

    3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

    4) per nullita' della sentenza o del procedimento;

    5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

    Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche' sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

    Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.ª.

    Art. 3.

    Modifiche all'articolo 361

  3. Il primo comma dell'articolo 361 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

    ´Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso per cassazione puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.ª.

    Nota all'art. 3:

    - Si riporta il testo dell'art. 361 del codice di

    procedura civile come modificato dal decreto legislativo

    qui pubblicato:

    ´Art. 361 (Riserva facoltativa di ricorso contro

    sentenze non definitive). - Contro le sentenze previste

    dall'art. 278 e contro quelle che decidono una o alcune

    delle domande senza definire l'intero giudizio, il ricorso

    per cassazione puo' essere differito, qualora la parte

    soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro

    il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso

    non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione

    della sentenza stessa.

    Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente

    comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello

    contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello

    che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro

    altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

    La riserva non puo' farsi, e se gia' fatta rimane priva

    di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna

    delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso.ª.

    Art. 4.

    Modifiche all'articolo 363 del codice di procedura civile

  4. L'articolo 363 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse della legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e' altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci nell'interesse della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT