LEGGE 20 giugno 2003, n. 140 - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato
Gazzetta Ufficiale N. 142 del 21 Giugno 2003
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LEGGE 20 giugno 2003, n.140
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi
reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o
della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente
della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della
Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei
ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione,
il Presidente della Corte costituzionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi,
nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso
in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante
fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 68 della Costituzione:
´Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne'
puo' essere arrestato o altrimenti privato della liberta'
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il
quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.ª.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 96 della
Costituzione:
´Art. 90. - Il Presidente della Repubblica non e'
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione.
In tali casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.ª.
´Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.ª.
- Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
´Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di
autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e'
imposta da una particolare disposizione di legge
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi
di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua
la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
e' cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
la richiesta.ª.
ART. 2.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando
l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di
determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o
di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e
346".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 343 del codice di
procedura penale, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
´Art. 343 (Autorizzazione a procedere). - 1. Qualora
sia prevista l'autorizzazione a procedere fa richiesta a
norma dell'art. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa
l'autorizzazione, e' fatto divieto di dispone il fermo o
misure cautelari personali nei confronti della persona
rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima
nonche' di sottoporla a perquisizione personale o
domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a
individuazione, a confronto, a intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere
all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche
prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona
e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati
nell'art. 380, commi 1 e 2.
Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli
articoli 344, 345 e 346.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito
nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa,
non puo' essere revocata.ª.
- Per completezza di informazione si riporta il testo
degli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura
penale:
´Art. 344 (Richiesta di autorizzazione a procedere). -
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di
procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il
giudizio immediato il rinvio a giudizio, il decreto penale
di condanna o di emettere il decreto di citazione a
giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata
entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle
notizie di reato del nome della persona per la quale e'
necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale e' necessaria
l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza il
pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere
immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico
ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a
procedere...
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