DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n.8 - Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attivita' in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

  3. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e degli interventi di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

  5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

  6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

    Art. 2.

    Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

  7. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

  8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'Istanbul Cooperation iniziative.

  9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.675.688 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

  10. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza post operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonche' all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.

  11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

  12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 103.500 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

  13. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.

  14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

  15. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

  16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721...

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