DECRETO 4 febbraio 2011 - Procedure operative di attuazione del decreto 21 gennaio 2011 e modalita'' di svolgimento delle attivita'' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell''articolo 13, comma 4 del decreto 21 gennaio 2011. (11A01635)

Titolo I

NORME GENERALI
FINALITA', AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

per le risorse minerarie ed energetiche

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo n. 164/2000;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il quale all'art. 11, comma 1, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale e, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l'aggiornamento del disciplinare;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all'art. 13, commi 1 e 2 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, emani le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale e il loro aggiornamento in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio;

Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all'art. 11, comma 1, prevede che l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attualmente Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» che attribuisce, tra l'altro, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, contenente «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 33, il quale abroga l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il comma 32 il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 27 si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e sue modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, recante le disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, recante disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi anche in relazione alla procedura d'infrazione n. 2007/4915;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 7 del decreto-legge n. 135/2009, secondo cui, fra l'altro, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas, per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale e il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2010, di attuazione dell'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con la legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante le modalita' di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all'art. 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2010, recante «Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Vista la legge 7 marzo 1938, n. 141, di conversione, con modificazioni, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 «Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare: l'art. 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti di cui all'allegato II del decreto, dove con il numero 17 sono indicati i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO 2 in serbatoi sotterranei naturali, in unita' geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi; l'art. 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l'autorita' competente per la VIA e' il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, e la circolare interministeriale 21 ottobre 2009 di indirizzo per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 9 agosto 2000 che individua le modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, di recepimento della direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli...

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