DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004, n. 325 - Regolamento per le procedure di gara non concluse bandite dalla CONSIP S.p.a

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze «nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.»; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, recante conferimento alla CONSIP s.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato; Visto l'articolo 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP s.p.a., per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificati dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, e come ulteriormente modificati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto l'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, secondo cui, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno, la CONSIP s.p.a., attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza; Visto l'articolo 3, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP s.p.a.; Visto l'articolo 24, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali avevano l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.; Visto l'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, ora abrogato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, erano individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3; Visto l'articolo 3, comma 166, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, che ha abrogato, tra l'altro, il comma 3 (ad eccezione dell'ultimo periodo, a tenore del quale, al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157) e il comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Visto l'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse; Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.

168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ha modificato l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2004; Acquisito, altresi', l'avviso favorevole del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disciplina le procedure di gara non ancora concluse nel quadro dei principi generali di indirizzo per le gare bandite dalla CONSIP S.p.A. di seguito denominata CONSIP.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)», e' il seguente

Art. 26. (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.

17, comma 25, lettera c)...

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