DECRETO 2 agosto 2011 - Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all''importazione di gas naturale, in attuazione dell''articolo 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. (11A11238)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 3, commi 1, 2 e 4, stabilisce che l'attivita' d'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che le importazioni di gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea sono soggette a comunicazione;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativo alla determinazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'importazione di gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Visto il decreto 23 marzo 2005 del Ministro delle attivita' produttive, relativo alla semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo a semplificazioni delle norme sull'attivita' di importazione di gas naturale;

Ritenuto necessario rivedere quanto stabilito nei decreti ministeriali sopra citati, in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Decreta:

Art. 1

Campo d'applicazione

  1. L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a contratti di durata superiore ad un anno, prodotto in Paesi sia appartenenti all'Unione europea, sia non appartenenti all'Unione europea, effettuata attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di rigassificazione di GNL, nonche' mediante carri bombolai o di autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero).

  2. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a un anno, e' soggetta a comunicazione, da inviare trenta giorni prima del suo inizio al Ministero e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, unitamente agli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e al certificato camerale del soggetto importatore, ove questo non sia gia' in possesso del Ministero. Con successiva circolare della Direzione generale per la sicurezza...

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