DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 21 - Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario. (10G0034)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo

  1. settembre 1993, n. 385

    1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h-quinquies) e' soppressa;

      b) all'articolo 14, comma 1, lettera d), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

      c) la rubrica del Capo III del Titolo II e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»;

      d) all'articolo 19:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.»;

      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;

      3) al comma 4 la parola: «rilevanti» e' sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;

      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;

      5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» e' inserita la seguente: «, 2»;

      6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

      e) all'articolo 20:

      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;

      2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse;

      3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresi' le modalita'» sono inserite le seguenti: «e i termini»;

      f) all'articolo 22:

      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»;

      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.

      ;

      g) all'articolo 24 il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»;

      h) all'articolo 25:

      1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

      2) il comma 2 e' abrogato;

      3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»;

      4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

      i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse;

      l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»;

      m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» e' soppressa;

      n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» e' soppressa;

      o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;

      p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

      Note alle premesse:

      - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

      - L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161

      S.O. cosi' recitano:

      Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e

      B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

      Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

      Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della

      Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT