DECRETO 30 dicembre 2004 - Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b), che prevede che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive «determina, anche in conformita' delle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping..., tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse»; Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il

31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive» ed in particolare l'art. 4; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il proprio decreto 7 agosto 2002 recante «Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376»; Considerata la necessita' di adeguare le norme procedurali alle disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo 196/2003 nonche' di prevedere le disposizioni tecniche per l'effettuazione di controlli antidoping per la rilevazione di rhuEpo e/o suoi analoghi nelle urine; Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive espressa in data 21 dicembre 2004;

Decreta

Art. 1.

  1. Sono adottate le norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, allegate al presente decreto, oggetto di specifica determinazione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attivita' sportive, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, alle quali viene data piena applicazione.

    Art. 2.

  2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 7 agosto 2002, indicato in premessa.

    Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 30 dicembre 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48

    Allegato 1 Titolo I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1.

    Campo di applicazione

  3. Il controllo sanitario e anti-doping sulle competizioni e sulle attivita' sportive viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive e puo' essere effettuato sulle urine. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, in seguito denominata «Commissione», individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalita' di scelta dei soggetti da controllare.

  4. La realizzazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute avviene d'intesa con gli organismi con cui la Commissione stipula apposite convenzioni secondo modalita' regolate dalle stesse e dalla presente procedura.

  5. La Commissione compila un elenco di medici prelevatori per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione degli organismi convenzionati.

  6. Sulla scelta delle competizioni ed attivita' sportive oggetto di controllo anti-doping, sulle designazioni dei medici prelevatori, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, e' mantenuto il segreto d'ufficio.

    Art. 2.

    Modalita' organizzative

  7. Le federazioni sportive, a partire dal 1° luglio 2002,

    con cadenza almeno trimestrale, comunicano alla Commissione l'elenco delle manifestazioni sportive di loro competenza, corredate di data di inizio, localita' di svolgimento, durata e tipologia delle stesse. Nel caso in cui la manifestazione dovesse avere luogo prima di tre mesi dalla decisione, la comunicazione e' effettuata contestualmente alla decisione stessa.

  8. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la

    tutela della salute, le societa' sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come gia' previsto nei regolamenti sportivi, un locale per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale e' altresi' corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, in contenitori di vetro o alluminio, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione.

  9. Il medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera e' consegnata dal medico prelevatore al responsabile della organizzazione della gara o della societa'...

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