DECRETO 22 maggio 2013 - Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del sistema di interconnessione tra il Sistema informativo del casellario (SIC) e il Sistema integrato dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES). (13A04653)

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia penale e IL DIRETTORE GENERALE per i sistemi informativi automatizzati Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002» (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007);

Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;

Considerato che il sistema informativo dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES) rappresenta, in applicazione dell'art. 3 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, un registro informatizzato che contiene e aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 1989, nonche' ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attivita' degli uffici, relativamente alla fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto indica che il SIES e' finalizzato, tra l'altro, anche al fine di garantire lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis con il sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale (SIC);

Viste le certificazioni della DGSIA del 30 settembre 2008 e del 16 ottobre 2008 che assicurano la conformita' del SIES alle norme contenute nel decreto 27 marzo 2000, n. 264;

Rilevato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa e' assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007;

Rilevato che l'art. 18, comma 3, lettere b) e d), del decreto 25 gennaio 2007 ha assegnato, in via transitoria e in attesa dell'integrazione tra i sistemi SIC e SIES, all'ufficio locale una competenza generale per la iscrizione dei provvedimenti concernenti la magistratura della sorveglianza in base al luogo di nascita del soggetto ed una esclusiva all'ufficio locale di Roma per le persone nate all'estero o...

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