PROVVEDIMENTO 1 marzo 2012 - Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell''art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (12A02583)

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifica ed integrazione ed, in particolare, l'art. 6, comma 7, lettera n);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover modificare la disciplina sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

E m a n a

Il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

  1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    Art. 2

    Soggetti richiedenti

  2. Il procedimento ha inizio su istanza di parte.

  3. Possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:

    la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;

    l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente;

    i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volonta' del richiedente.

  4. L'istanza puo' essere presentata:

    congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o piu' parti interessate;

    singolarmente da ognuno dei soggetti di cui al precedente comma.

  5. Quando l'istanza e' presentata congiuntamente, l'Autorita' emana il parere relativamente a questioni concernenti gli affidamenti sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria insorte durante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.

  6. Quando l'istanza e' presentata singolarmente, l'Autorita' valuta la rilevanza della stessa ai fini dell'emanazione del parere, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 6.

    Art. 3

    Istanze non ammissibili

  7. Non sono ammissibili le istanze presentate:

    da soggetti che non rientrano tra quelli individuati all'art. 2, comma 2;

    su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

    su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;

    su questioni...

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