COMUNICATO - Procedimento per la richiesta dei contributi previsti dalla legge n. 438 del 15 dicembre 1998 e dall''articolo 1, comma 2 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 - Annualita'' 2009.

La legge 15 dicembre 1998, n. 438 «Contributo statale a favore di associazioni nazionali di promozione sociale» modifica ed integra la legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:

comma 1 b) che lo Stato, per incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, possa concedere contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia;

comma 2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle associazioni italiane, aventi sede in Italia che, nello svolgimento delle attivita' previste dai rispettivi statuti, «promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale».

A tal fine con la presente circolare si provvede a diramare le opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda. 1. Termine, modalita' di presentazione delle domande e finanziabilita' delle stesse.

L'art. 3, comma 1, legge n. 476/1987, prevede come termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo.

Pertanto, improrogabilmente entro tale termine e a pena di inammissibilita', le domande di ammissione al contributo devono essere predisposte secondo il modello di cui all'allegato 2, da compilarsi in ogni sua parte, sottoscritte dal legale rappresentante, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento - art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art. 1, comma 3, lettera b) e c) della legge n. 438/1998, estesamente richiamata al punto 3 della presente circolare ministeriale e indirizzate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, via Fornovo, 8 - 00192 Roma, pal. C, II piano.

L'invio deve avvenire tramite raccomandata A.R. o per mezzo di corrieri privati, oppure tramite agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero mediante consegna a mano da parte di un incaricato dell'associazione, munito di apposita delega, nelle giornate non festive, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Soltanto in caso di consegna a mano, la competente Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, rilascera' ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.

In caso di invio a mezzo raccomandata fara' fede la data impressa sul timbro postale di invio.

L'invio della domanda e' ad esclusivo rischio del mittente, rimanendo il Ministero esonerato da ogni responsabilita' per gli eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.

Ferma la perentorieta' del termine del 31 marzo, l'amministrazione procedente potra', per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere agli istanti chiarimenti sulle domande ovvero che vengano sanate irregolarita' di natura formale sui documenti gia' prodotti entro i termini prescritti e di cui l'amministrazione sia gia' in possesso. Tali chiarimenti dovranno essere esclusivamente funzionali alla specificazione di documenti gia' presentati, rispetto ai quali l'amministrazione abbia sollecitato una precisazione da parte dell'istante.

L'ammissione al contributo e' comunque subordinata alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti di bilancio del Ministero.

Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni...

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