Il procedimento nei confronti degli enti
Autore | Stefano Ambrogio |
Pagine | 339-343 |
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IL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DEGLI ENTI
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La responsabilità delle persone giuridiche
In virtù del disposto dell’art. 27 Cost. secondo cui la responsabilità
penale è personale, si è sempre affermata nel nostro ordinamento
l’irresponsabilità penale delle persone giuridiche (societas de-
linquere non potest).
L’art. 197 c.p. stabilisce, inoltre, che “gli enti forniti di personalità giu-
ridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora
sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresen-
tanza, o l’amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e
si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla
qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell’interesse
della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insol-
vibilità del condannato, di una somma pari all’ammontare della multa
o dell’ammenda inflitta”. Tale norma confermerebbe che il soggetto
attivo del reato può essere soltanto una persona fisica e non anche una
persona giuridica: infatti, se l’ente fosse soggetto attivo del reato, non
si spiegherebbe l’obbligo di garanzia previsto dall’art. 197 c.p.
Tuttavia, occorre sottolineare che oggi l’irresponsabilità penale
degli enti collettivi non può ritenersi più giustificata. L’incre-
mento ragguardevole dei reati dei cd. “colletti bianchi”, infatti, ha di
fatto prodotto un superamento dell’illegalità di impresa sulle illega-
lità individuali.
La persona giuridica è ormai un centro autonomo d’interessi e di rap-
porti giuridici, per cui non si vede perché l’equiparazione tra enti
e persone fisiche non debba spingersi a investire anche l’area dei
comportamenti penalmente rilevanti.
È addirittura possibile catalogare le diverse situazioni secondo scale di gravità ben pre-
cise.
All’apice, dovrebbero essere collocati i casi di impresa intrinsecamente illecita, che svolga,
cioè, sistematicamente attività criminose (si pensi a società finanziate totalmente con i
proventi delle organizzazioni criminali, che pertanto hanno come unico fine quello di
riciclare il denaro sporco). A quest’ipotesi è assimilabi le quella in cui la società p ersegua
come fine non esclusivo, bensì solo prevalente, la commissione di reati.
Illegalità
di impresa
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