Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, recante modificazioni al regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, recante norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, recante norme complementari sull'ordinamento del notariato;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, recante modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, recante riordinamento degli archivi notarili;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati in data 15 marzo 2006 e scaduto il termine di sessanta giorni per il parere della competente Commissione del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 1° marzo 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Il quinto comma dell'articolo 30 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e' sostituito dal seguente:

Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.

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Avvetenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n.

246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno

2005.), e' il seguente:

Art. 7 (Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita' previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), n. 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

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- Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.

59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:

Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del

Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di

Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e...

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