Procedimento cautelare

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vista dal comma 2 non si applica al
procedimento cautelare.
(I) L’art. 1, co. 1, lett. m), d.lgs. 15 no-
vembre 2011, n. 195, in vigore dall’8
dicembre 2011, ha sostituito il comma,
che prevedeva: “La presentazione tardi-
va di memorie o documenti, su richiesta
di parte, può essere eccezionalmente au-
torizzata dal collegio, assicurando co-
munque il pieno rispetto del diritto delle
controparti al contraddittorio su tali atti,
quando la produzione nel termine di leg-
ge risulta estremamente difficile”.
TITOLO II – PROCEDIMENTO
CAUTELARE
Art. 55.MISURE CAUTELARI COLLEGIALI
1. Se il ricorrente, allegando di subi-
re un pregiudizio grave e irreparabile
durante il tempo necessario a giun-
gere alla decisione sul ricorso, chie-
de l’emanazione di misure cautelari,
compresa l’ingiunzione a pagare una
somma in via provvisoria, che ap-
paiono, secondo le circostanze, più
idonee ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso,
il collegio si pronuncia con ordinanza
emessa in camera di consiglio1 2 3 4.
1 Giudizio cautelare e giurisdizione, art. 10,
co. 2 (possibilità di concedere misure caute-
lari, nel giudizio sospeso, in caso di proposi-
zione del regolamento di giurisdizione); art.
11, co. 7 (perdita dell’efficacia delle misure
cautelari in caso di difetto di giurisdizione
del Giudice che le ha concesse).
2 Efficacia delle pronunce sull’istanza caute-
lare rese in sede straordinaria in caso di traspo-
sizione del ricorso straordinario, art. 48, co. 2.
3 Disciplina delle misure cautelari in appel-
lo, art. 98.
4 Adozione di misure cautelari da parte
2. Qualora dalla decisione sulla do-
manda cautelare derivino effetti ir-
reversibili, il collegio può disporre
la prestazione di una cauzione, anche
mediante fideiussione, cui subordi-
nare la concessione o il diniego della
misura cautelare. La concessione o
il diniego della misura cautelare non
può essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga
a diritti fondamentali della persona o
ad altri beni di primario rilievo costi-
tuzionale. Il provvedimento che im-
pone la cauzione ne indica l’oggetto,
il modo di prestarla e il termine entro
cui la prestazione va eseguita5 6.
3. La domanda cautelare può essere
proposta con il ricorso di merito o
con distinto ricorso notificato alle
altre parti.
4. La domanda cautelare è impro-
cedibile finché non è presentata l’i-
stanza di fissazione dell’udienza di
merito, salvo che essa debba essere
fissata d’ufficio7.
5. Sulla domanda cautelare il col-
legio pronuncia nella prima camera
del Consiglio di Stato, con riferimento alla
sentenza oggetto di ricorso per Cassazione,
art. 111.
5 Concessione della misura cautelare mo-
nocratica subordinata alla prestazione di
cauzione, art. 56, co. 3.
6 Concessione di misure cautelari anteriori
alla causa subordinata alla prestazione di
cauzione, art. 61, co. 5.
7 Istanza di fissazione dell’udienza, art. 71,
co. 1.

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