Procedimenti speciali

AutoreIsabella Iaselli
Pagine813-856

Page 813

@Titolo I. Giudizio abbreviato

La dottrina (Riccio) ha definito il processo penale come processo collaborativo , nel senso che l’accordo delle parti può superare i limiti posti dalla norma (si pensi all’art. 431, 2° comma) e, per i fini che qui interessano, può consentire l’accesso a riti differenziati.

I procedimenti speciali, di cui si occupa il libro VI in esame, si realizzano quando, in considerazione di particolari presupposti, alle parti (p.m. o imputato) è concessa la facoltà di eludere le regole sull’udienza preliminare e/o sul dibattimento. Tale facoltà può essere frutto di un accordo tra i soggetti nel caso del rito del patteggiamento, del giudizio direttissimo, ove non sia convalidato l’arresto, oppure del consenso per la contestazione di fatti nuovi all’udienza preliminare o al dibattimento (Riccio).

Vi sono, tuttavia, procedimenti speciali che sono rimessi all’iniziativa di una singola parte. Rientrano in tale categoria:

- il giudizio abbreviato, che può essere richiesto dal solo imputato ai sensi dell’art. 438 senza che rilevi il consenso del p.m.;

- il giudizio direttissimo nei casi previsti dall’art. 449 (ad eccezione dell’ipotesi di cui al 2° comma, che richiede l’accordo tra le parti);

- il giudizio immediato, che può essere frutto dell’iniziativa dell’imputato (in caso di rinuncia all’udienza preliminare ai sensi dell’art. 419, 5° comma) oppure del p.m. ai sensi dell’art. 453;

- il procedimento per decreto previsto dall’art. 459, che attribuisce la iniziativa al p.m.

Va sottolineato che, in ogni caso, compete al giudice verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal legislatore per poter procedere secondo le norme dei procedimenti speciali, detti riti alternativi per sottolineare che gli stessi sono frutto di una scelta discrezionale volta a deviare il procedimento rispetto alle regole generali in tema di giudizio penale.

L’imputato viene privato delle specifiche garanzie dell’udienza preliminare o del dibattimento, ma ne riceve un beneficio in termini di rapida definizione della sua posizione processuale e, con riguardo al rito abbreviato, al patteggiamento ed al procedimento per decreto, in termini di riduzione della pena entro i limiti stabiliti dal legislatore.

Si ritiene che la scelta di un determinato rito speciale precluda la possibilità di ope-rare una scelta ulteriore, ritornando al rito ordinario o passando ad altro rito speciale; tale regola trova fondamento nel principio di economia processuale e, naturalmente, riguarda solo la parte che ha effettuato la scelta. Così, se il p.m. ha chiesto il giudizio immediato, l’imputato può sempre richiedere l’abbreviato o il patteggiamento.

Page 814

438· Presupposti del giudizio abbreviato(1)

  1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

  2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

  3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procura-tore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

  4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.

  5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

  6. In caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 (2).


    (1) Articolo così sostituito dall’art. 27 della l. 16-12-1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense).


    (2) La Corte costituzionale, con sentenza 23-5-2003, n. 169, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, "nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato".

    1 · ATTI UTILIZZABILI

    Il rito abbreviato comporta la rinuncia dell’imputato al dibattimento ed il consenso ad essere giudicato dal giudice dell’udienza preliminare sulla base di tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del p.m., che possono essere letti ed utilizzati dal giudice (Cass., I, 26-1-1994). È il caso, ad esempio, delle sommarie informazioni fornite alla polizia giudiziaria (Cass., I, 11-5-1993), dell’identificazione di cose sequestrate oggetto del reato da parte della persona offesa, eseguita su iniziativa della polizia giudiziaria (Cass., II, 12-9-1991), delle analisi ricognitive della natura stupefacente di una sostanza (Cass., VI, 13-6-1991), delle dichiarazioni rese dall’indagato in assenza del suo difensore acquisite sul luogo o nell’immediatezza del fatto (Cass., I, 30-1-1998) etc.

    2 · TEMPI

    In considerazione della struttura del rito, che presuppone la chiusura delle indagini preliminari, la richiesta può essere formulata solo dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m.; e difatti, la norma attribuisce tale facoltà all’imputato e non all’indagato.

    Page 815

    Termine finale per la richiesta del rito è quello dell’esposizione delle conclusioni nel corso dell’udienza preliminare.

    Tuttavia, la Corte costituzionale ha ammesso che l’imputato possa reiterare, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato condizionato quando la medesima sia stata respinta dal g.u.p. (sentenza 23-5-2003, n. 169, riportata nella nota 1).

    3 · LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. N. 479/1999

    La scelta del rito, tenuto conto della sua rilevanza, deve essere frutto di una valutazione personale dell’imputato, per cui deve essere formulata direttamente dall’interessato o da un procuratore speciale.

    Occorre sottolineare che le modifiche introdotte dalla l. n. 479/1999 hanno inciso profondamente sulla disciplina di tale rito: la richiesta dell’imputato non è più subordinata al consenso del pubblico ministero, previsto dal testo originario del 1° comma e non è più sottoposta, ad eccezione del caso di cui al 5° comma, al vaglio di ammissibilità da parte del giudice. Ne deriva che l’imputato, ove presenti la relativa richiesta, ha diritto di essere giudicato mediante il rito abbreviato, così da usufruire, in caso di condanna, della riduzione di pena prevista dalla legge.

    4 · IL CD. "ABBREVIATO CONDIZIONATO"

    Il rito abbreviato, definito come "processo allo stato degli atti", ammette tuttavia, alla luce della normativa vigente, due ipotesi di integrazione probatoria:

    quando il giudice, che non può più respingere la richiesta di abbreviato, ove ritenga le indagini incomplete, non sia in condizione di decidere nel merito e, quindi, debba assume-re d’ufficio ulteriori elementi di prova secondo la previsione dell’art. 441;

    quando l’imputato avanzi una richiesta di abbreviato condizionato, ovvero subordini il suo consenso ad essere giudicato sulla base degli atti presentati al g.u.p. allo svolgimento, da parte del medesimo g.u.p., di ulteriori specifici accertamenti (5° comma).

    Nel caso di abbreviato condizionato, il giudice è chiamato a svolgere una duplice valutazione, in quanto questa particolare forma di abbreviato è ammessa solo se l’ulteriore accertamento richiesto(Cass., III, 8-10-2003):

    sia necessario ai fini della decisione, ovvero riguardi un fatto non verificato ed essenziale per la ricostruzione della vicenda;

    sia compatibile con le finalità di economia processuale, ovvero riguardi una fonte di prova diversa da quelle già raccolte.

    Ad esempio, se l’imputato chiede l’abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa, già assunta a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, il giudice deve respingere la richiesta, poiché la ripetizione di un atto già compiuto è in contrasto con la funzione del rito.

    In ogni caso, il g.u.p. può rigettare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato qualora ritenga che l’integrazione probatoria non sia finalizzata ad un completamento oggettivo e necessario ai fini della decisione, ma sia diretta a valorizzare unicamente gli elementi favorevoli all’impostazione difensiva dell’imputato (Cass., 12-6-2003).

    Se la richiesta di rito abbreviato è accolta, il p.m. deve essere ammesso alla prova contraria, per consentire un pieno contraddittorio sul fatto oggetto dell’accertamento.

    5 · DUBBI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

    Sulla legittimità della normativa in esame, nella parte in cui prevede limitati poteri del giudice di respingere la richiesta di giudizio abbreviato, sono stati posti dubbi di legittimità, a causa della diversità di trattamento riservato a situazioni processuali sostanzialmente identiche, dovendo il giudice ammettere la riduzione di un terzo della pena a semplice richiesta del rito, con la conseguenza che la pena non è ragguagliata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole, ma viene rimessa alla volontà della parte, alla quale il giudice si troverebbe soggetto, salvo il caso di abbreviato condizionato.

    La Corte costituzionale, chiamata a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT