I Procedimenti di istruzione preventiva dopo la legge 80/2005

AutoreAntonello Cosentino
Pagine495-498

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Il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, cosiddetto sulla competitività, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80, ha introdotto - con l'art. 2, terzo comma, lettera e) bis 1 - alcune significative innovazioni alla disciplina codicistica della istruzione tecnica preventiva, mediante la modifica dell'art. 696 c.p.c. e l'introduzione nel codice di rito dell'art. 696 bis.

In particolare, i nn. 5 e 6 della lettera e) bis del terzo comma dell'art. 2 del decreto legge 35/2005 hanno, rispettivamente, modificato il testo dell'art. 696 c.p.c., che disciplina l'accertamento tecnico e l'ispezione preventivi, e introdotto l'art. 696 bis c.p.c., che porta nell'ordinamento processuale civile l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

@1. Le modifiche all'art. 696 c.p.c.

L'intervento legislativo del 2005 ha arrecato al previgente testo dell'art. 696 c.p.c. una duplice modifica: per un verso, aggiungendo un periodo al primo comma, ha esteso l'ambito dei possibili oggetti dei procedimenti preventivi di accertamento tecnico e di ispezione giudiziale; per altro verso, aggiungendo un nuovo comma, dopo il primo, ha introdotto la possibilità che l'accertamento tecnico riguardi «anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

Conviene esaminare partitamente la due innovazioni.

@@1.1. L'ampliamento dell'oggetto dell'accertamento tecnico e dell'ispezione preventivi

Quanto all'estensione dell'ambito oggettivo del procedimento, viene introdotta la possibilità di chiedere l'accertamento e l'ispezione non più solo dei luoghi e cose ma anche sulla persona dell'istante, nonché sulla persona di colui nei cui confronti l'istanza è proposta, se il medesimo vi consente; ciò, peraltro, sempre che ricorra il requisito dell'urgenza, espressamente ribadito nel periodo aggiunto dalla novella 2.

Tali modifiche peraltro non hanno alcun apprezzabile contenuto di novità, in quanto si limitano ad uniformare il testo dell'art. 696 c.p.c. al tenore che al medesimo già doveva attribuirsi a seguito delle sentenze manipolative della Corte costituzionale 22 ottobre 1990 n. 471 (È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 13, 24 e 32 Cost. - l'art. 696 comma 1 c.p.c., nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante) 3 e 19 luglio 1996 n. 257 (È costituzionalmente illegittimo l'art. 696, comma 1, c.p.c., che, relativamente all'ispezione giudiziale e all'accertamento tecnico in sede di istruzione preventiva, non prevede che tali misure possano essere disposte nei confronti della controparte, purché questa consenta di sottoporvisi) 4.

A proposito della istanza di ispezione o accertamento sulla persona altrui vanno peraltro sottolineati due punti problematici, sui quali sarebbe stato opportuno un intervento chiarificatore del legislatore del 2005.

Il primo punto concerne le forme - su cui il nuovo testo del primo comma dell'art. 696 c.p.c. nulla dice - con le quali deve venir acquisito il consenso di colui sulla cui persona si richiede l'ispezione o l'accertamento tecnico preventivo.

In proposito si deve tenere presente che la giurisprudenza costituzionale formatasi sul vecchio testo dell'art. 696 aveva espressamente precisato che «Il consenso liberamente manifestato rispetto a questo atto di istruzione sulla persona, deve essere quindi acquisito dal giudice prima dell'emissione del provvedimento, condizionandone l'adozione e non la sola esecuzione» (così Corte cost. 257/97, cit.). È da ritenere che tale principio debba guidare anche l'interpretazione del nuovo testo dell'art. 696 c.p.c., con la conseguenza che la sussistenza del consenso della persona su cui deve effettuarsi l'ispezione o l'accertamento costituisce presuppo sto della stessa emissione del provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Resta tuttavia da chiedersi se il consenso del destinatario della domanda di istruzione preventiva debba essere manifestato nell'ambito del procedimento, vale a dire mediante una dichiarazione resa in udienza o in un atto defensionale, o possa essere manifestato stragiudizialmente, salvo l'onere del ricorrente di offrire in giudizio la prova di tale manifestazione.

Dalla prima ipotesi ricostruttiva conseguirebbe che il provvedimento che ordina l'ispezione o l'accertamento tecnico sulla persona del destinatario dell'istanza non possa essere emesso inaudita altera parte e non possa essere emesso nemmeno qualora il destinatario della domanda non si costituisca o non compaia personalmente in giudizio. Se, viceversa, si aderisca alla seconda ipotesi, dovrebbe ritenersi possibile concedere il provvedimento anche inaudita altera parte, ove la manifestazione stragiudiziale di consenso venga documentata con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata, ed anche qualora il resistente sia rimasto contumace e non sia intervenuto di persona all'udienza di comparizione delle parti, Page 496 ove la sua manifestazione stragiudiziale di consenso risulti documentata mediante una scrittura privata ritualmente prodotta in giudizio e, dunque, da aversi per riconosciuta ex art. 215 c.p.c.

Ad avviso di chi scrive non ci sono ragioni per escludere la seconda opzione interpretativa, soprattutto perché dalla emissione del provvedimento che - sulla scorta di una documentata manifestazione stragiudiziale di consenso - ordini l'ispezione o l'accertamento tecnico sulla persona del destinatario della domanda di istruzione preventiva quest'ultimo non può comunque ricevere conseguenze pregiudizievoli per la sua libertà e dignità. Infatti è in ogni caso esclusa una esecuzione coattiva del provvedimento, il che vale a dire che il consenso del destinatario della domanda deve permanere fino all'esecuzione del provvedimento; ciò implica che colui sulla cui persona viene chiesta una ispezione o un accertamento può sempre paralizzare la pretesa istruttoria del ricorrente, rifiutando di assoggettarsi all'esecuzione dell'ordine giudiziale di ispezione o accertamento tecnico e, in tale modo...

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