DECRETO RETTORALE 4 settembre 2002 - Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2; Ravvisata la necessita' di dotarsi di un proprio regolamento in attuazione della sopracitata normativa; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 1 agosto 2002, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e le allegate tabelle;
Decreta
Art. 1.
E' emanato il "Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.
Art. 2.
Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Potenza, 4 settembre 2002 Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione (art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241)
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 1.
Oggetto
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L'Universita' degli studi della Basilicata, in seguito denominata Universita' o Ateneo o amministrazione, impronta la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita', il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento.
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Per "unita' organizzativa" si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Universita' ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente.
Art. 2.
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Universita'.
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Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
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I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.
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Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere da tale data.
Art. 3.
Decorrenza del temine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Universita' abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
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Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Universita', della richiesta o della proposta.
Art. 4.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziative di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unita' organizzativa.
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