DECRETO RETTORALE 4 settembre 2002 - Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 2, comma 2; Ravvisata la necessita' di dotarsi di un proprio regolamento in attuazione della sopracitata normativa; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 1 agosto 2002, con la quale e' stato approvato il regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 e le allegate tabelle;

Decreta

Art. 1.

E' emanato il "Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il sopracitato regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Potenza, 4 settembre 2002 Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

Allegato A

Regolamento per l'individuazione dei procedimenti amministrativi e dei relativi termini di conclusione (art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Capo I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Oggetto

  1. L'Universita' degli studi della Basilicata, in seguito denominata Universita' o Ateneo o amministrazione, impronta la propria attivita' amministrativa a criteri di economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. Il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita', il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento.

  3. Per "unita' organizzativa" si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Universita' ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento, ovvero a detenerlo stabilmente.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Universita'.

  4. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

  5. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

  6. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere da tale data.

    Art. 3.

    Decorrenza del temine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'Universita' abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

  7. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Universita', della richiesta o della proposta.

    Art. 4.

    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziative di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unita' organizzativa.

  8. ...

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