DECRETO 29 novembre 2007, n.267 - Regolamento recante «Disciplina delle modalita'' procedimentali per il riconoscimento della parita'' scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell''articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2, concernente le modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per il suo mantenimento, da definirsi con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure per il riconoscimento della parita'

  1. La parita' e' riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

  2. In materia di parita' le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformita' ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

  3. L'istanza di riconoscimento della parita' e' presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorita' ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

  5. L'istanza di riconoscimento della parita' puo' essere inoltrata:

    1. per le scuole non statali gia' funzionanti;

    2. per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

  6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parita', il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

    1. i dati relativi al proprio status giuridico nonche' il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

    2. l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicita' vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;

    3. l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

    4. l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

    5. l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;

    6. l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attivita' didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;

    7. l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;

    8. l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attivita' educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;

    9. l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attivita' educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. E' fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi.

  7. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione relativa:

    1. al...

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