Problemi vari in materia immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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@1. Delibere Ici, davvero senza motivazione?

Molti sindaci (e molti assessori alle Finanze, soprattutto...) si son messi a fare i salti dalla gioia: per l'Ici, hanno detto, possiamo fare quel che vogliamo, possiamo stabilire l'aliquota che vogliamo, senza motivare la scelta. Ma è proprio così?

L'equivoco, dunque, nasce da come certi giornali tecnicihanno riferito di una recente sentenza del Consiglio di Stato. Che ha, sì, detto che i Comuni non debbono motivare i propri atti se scelgono un'aliquota Ici nell'ambito di quelle ordinarie. Ma lo ha detto avendo, comunque, presenti i principii generali del nostro diritto amministrativo e, in special modo, quanto lo stesso organo di giustizia amministrativa aveva già detto nel 1996, in una sentenza ottenuta dalla Confedilizia.

Intanto, dunque, nella sua recente sentenza il Consiglio di Stato ha detto solo questo: che le delibere Ici - siccome atti a contenuto generale - non necessitano di «specifica» motivazione (che - infatti - deriva direttamente dalla stessa «quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione», col quale - dunque - devono essere correlate). E poi, rimane sempre fermo il principio (sent. n. 135/1996) che le deliberazioni Ici non si sottraggono a ogni sindacato giurisdizionale, non essendo escluso il controllo di legittimità «sulla motivazione o sui presupposti di fatto comunque addotti dall'Amministrazione nel provvedimento generale o negli atti a questo presupposti». In questi casi, si può infatti configurare un «vizio di eccesso di potere per illogicità».

@2. Controlli dei Comuni per le caldaie, alt alle pretese

Gli oneri tariffari che i Comuni pongono a carico dei cittadini per i controlli a campione sulla manutenzione degli impianti termici devono rappresentare il rimborso delle spese sostenute e non tradursi in un sostanziale tributo. In particolare, non si può porre a carico dei cittadini interessati - oltre agli oneri effettivi sopportati dai Comuni per i controlli (determinati sulla base dei reali e dimostrabili oneri ai quali i singoli Comuni sono andati incontro, in funzione del servizio concretamente assicurato) - anche oneri diversi e latamente assistenziali, come quelli per pagare le prestazioni di «lavoratori socialmente utili», trattandosi in quest'ultimo caso di oneri non coerenti con gli ordinari canoni di un equilibrato esercizio d'impresa e che dovrebbero, quindi, trovare altre fonti di copertura.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato in una sentenza con la quale il massimo organo di giustizia amministrativa, ha annullato, su ricorso della Confedilizia (assistita dal prof. avv. Vittorio Angiolini), una delibera del Comune di Lecce in materia di controlli sugli impianti termici.

È una decisione che - nell'affermare principi generali, validi su tutto il territorio nazionale - fa esatta applicazione, prima di tutto, dei criteri base di una sana e corretta amministrazione, affermando in buona sostanza che non si può accettare una confusione di ruoli e di spese nociva per il fondamentale canone contabile dell'unicità del bilancio nonché per la trasparenza della pubblica amministrazione, trasparenza che viene spesse volte conclamata a parole, ma altrettanto spesso negata nei fatti.

La sentenza del Consiglio di Stato costituisce così un argine indefettibile al dilagare di abusi intollerabili, specie considerato che l'onere dei controlli viene, da una legge di tipo medioevale varata nel 1993, posto a carico di tutti i possessori di impianti termici, e quindi anche di quelli perfettamente in regola con la legge, come se fosse concepibile che dopo un controllo della Polizia stradale dovessimo pagare le spese del controllo stesso e del personale che lo effettua.

La sentenza del Consiglio di Stato (sezione V, Presidente Quaranta, Consigliere estensore D'Ottavi) è scaricabile nel suo testo integrale dal sito Internet della proprietà immobiliare (www.confedilizia.it).

@3. Nuovo Elenco Comuni ad alta tensione abitativa, effetti su agevolazioni fiscali ed esecuzioni di rilascio

L'approvazione da parte del Cipe del nuovo Elenco dei

Comuni c.d. «ad alta tensione abitativa» (in vigore dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta) esercita effetti a riguardo sia delle agevolazioni fiscali per i contratti di locazione che delle esecuzioni di rilascio (in gergo, gli sfratti).

Agevolazioni fiscali. Son previste, nei Comuni di cui all'Elenco, per i contratti «agevolati» (esattamente così li definisce la legge) e per i contratti per studenti universitari (non, per i transitori). Riguardano, quanto ai locatori, l'Irpef (o l'Irpeg) ed il Registro, e quanto ai conduttori, invece, solo il Registro (le altre agevolazioni per questi ultimi prescindono dall'Elenco). Per l'agevolazione Ici (e solo per l'agevolazione, non per l'aggravio al 9 per mille) i Comuni sono infatti liberi di determinarsi come meglio credono, in ogni Comune. Quali gli effetti, allora, per i Comuni entrati ex novo nell'Elenco o dallo stesso estromessi (nessun problema all'evidenza ponendosi per quelli che c'erano e che ci sono rimasti), rispettivamente a riguardo dei contratti (dei tipi anzidetti) già in corso o di nuova stipula?

Cominciamo dai contratti in corso. La vigente normativa stabilisce che godono delle agevolazioni fiscali erariali i contratti «stipulati o rinnovati» nei Comuni ad alta tensione...

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