Problemi vari in materia di condominio, locazione e fiscalità immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine217-219

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@1. Consultazione della documentazione condominiale

– Un motivo frequente di discussione tra l’amministratore e i condòmini è la possibilità da parte di questi ultimi di consultare la documentazione contabile anche al di fuori della sede assembleare.

La giurisprudenza si è pronunciata più volte sull’argomento, assumendo negli ultimi anni una posizione che si pone in netto contrasto con quanto osservato in precedenza. Secondo una risalente sentenza della Cassazione, infatti, il diritto del singolo condòmino di controllare la gestione dell’amministratore e la documentazione ad essa inerente sussisteva esclusivamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Mentre, all’infuori di tale sede, questo diritto poteva essere riconosciuto solo ove l’interessato fosse in grado di dimostrare «uno specifico interesse al riguardo» (sent. n. 2220 del 5 aprile 1984). Più di recente, invece, l’orientamento – come dicevamo – è mutato. La Cassazione ha infatti riconosciuto a ciascun condòmino la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili «in qualsiasi tempo» e «senza l’onere di specificare le ragioni della richiesta». Le uniche condizioni da rispettare sono che «l’esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condòmini richiedenti)» (sent. n. 8460 del 26 agosto 1998). Di eguale tenore è anche la sentenza – sempre della Suprema Corte – n. 15159 del 29 novembre 2001.

@2. Contributo di bonifica, quando è dovuto

– Importante, e puntuale, sentenza del Tribunale di Piacenza (sent. n. 587/08 - G.U. Gatti) a proposito dei contributi di bonifica.

Il potere impositivo dei Consorzi di bonifica – ha precisato il tribunale – si fonda su due concorrenti presupposti e, precisamente, sull’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e sulla configurabilità di un beneficio derivante dall’opera di bonifica, come previsto dall’art. 860 c.c. e dall’art. 10 R.D. 215/1933 (quest’ultima norma, com’è noto, prevede anche la trascrizione del perimetro in parola).

Il beneficio – ha detto ancora il tribunale – che legittima l’imposizione di un contributo consortile deve essere, per l’immobile considerato, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a...

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