DETERMINAZIONE 16 luglio 2002 - Problemi relativi alla certificazione di qualita' aziendale a seguito della sostituzione delle norme UNI EN ISO 9001/2/3 edizione 1994 con le norme UNI EN 150 9001:2000 ed alla certificazione di qualita' aziendale dei consorzi stabili. (Determinazione n. 15/2002)

IL CONSIGLIO Considerato in fatto

In materia del possesso della certificazione del sistema di qualita' aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale previsto dall'art. 8, comma 4, lettera e), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 sono stati richiesti all'Autorita' ulteriori chiarimenti rispetto a quelli gia' forniti con il punto 11 della determinazione n. 56/2000, con il punto 8 della determinazione n. 6/2001, con la determinazione n. 21/2001 nonche' con il punto 6 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita', prot. n. 27467/01/segr. del 15 maggio 2001 e con il punto 1 del comunicato della segreteria tecnica dell'Autorita' prot.

n. 41932/01/segr. del 26 luglio 2001.

I quesiti riguardano

a) gli effetti che ha sulla qualificazione la sostituzione delle norme in materia di certificazione della qualita' UNI EN ISO 2001/2/3 edizione 1994 con le norme UNI EN ISO 9001:2000; b) le modalita' ed i criteri per il rilascio della certificazione di qualita' aziendale o della dichiarazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale ai consorzi stabili; c) se sia o non sia obbligatorio rilasciare le attestazioni di qualificazioni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, nel caso positivo, se il momento in cui deve essere attestato il possesso del requisito e' quello della firma del contratto tra SOA ed impresa o quello del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

In particolare e' stato sottolineato che il consorzio stabile - nel caso si qualifichi, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (e cio' deve avvenire sicuramente, in base alle vigenti norme, al momento della prima qualificazione oppure, in base alla nuova disposizione contenuta nel disegno di legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" in corso di approvazione, a regime) - potrebbe qualificarsi in una classifica che prevede l'obbligo del possesso della certificazione di qualita' aziendale oppure degli elementi significativi e correlati del sistema di qualita' aziendale mentre le proprie consorziate sono qualificate per classifiche per le quali non vi e' questo obbligo. Il consorzio stabile d'altra parte non e' un soggetto...

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