DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1998, n. 330 - Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/25/CE del Consiglio del 22 giugno 1995 che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 230, e' modificata come segue: a) all'articolo 6, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "I bovini di eta' inferiore a trenta mesi, destinati alla produzione di carne, possono, in deroga a quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma, non essere sottoposti alle prove indicate in dette lettere solo qualora: 1) si tratti di animali che: a) provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne da brucellosi; b) sono stati identificati con apposito contrassegno in aggiunta a quello d'identificazione al momento del carico e restano sotto controllo fino al momento della macellazione; c) non sono stati in contatto durante il trasporto e fino al momento della loro macellazione con bovini che non prevengono da allevamenti ufficialmente indenni; 2) lo Stato membro di origine e quello di destinazione abbiano il medesimo status sanitario per quanto concerne tubercolosi e brucellosi; 3) nelle segnalazioni previste dall'articolo 11, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 febbraio 1993, n. 46, i...

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