Problemi immobiliari, fiscali e non

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine387-388

Page 387

@1. Nessuna minimum tax per i contratti agevolati.

Ai contatti agevolati (noti come 3 + 2) di cui alla legge di riforma delle locazioni abitative, non si applica la normativa - individuata, erroneamente, come minimum tax - prevista dalla Finanziaria 2005, sui contenuti (reali) della quale è bene precisare subito che siamo in presenza solo di norme in tema di accertamenti tributari sui contratti di locazione. Si tratta delle disposizioni che hanno stabilito - sia ai fini dell'imposta di registro sia ai fini delle imposte sui redditi - che gli uffici finanziari non possono procedere all'accertamento di tali imposte se il canone indicato in contratto e dichiarato al Fisco (ridotto del 15%, nel caso delle imposte sui redditi) è pari o superiore al 10% del valore catastale dell'immobile.

La connotazione dei contratti agevolati di cui s'è detto si aggiunge a quella consistente nelle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 431/1998 che - si ricorda - sono date dalla deducibilità ai fini Irpef e Irpeg del 40,5% del canone di locazione, dall'applicazione dell'imposta di registro sul canone ridotto del 30% e dalla facoltà, per i Comuni, di stabilire aliquote Ici ridotte, fino all'azzeramento dell'imposta. Prima di stipulare un contratto di locazione, ed assumere una decisione al proposito, informarsi presso le Confedilizie locali sulle agevolazioni e sulla tassazione Ici, in particolare, applicabili nel caso concreto.

@2. Niente contratti transitori e per studenti universitari.

I contratti regolamentati (dall'apposito decreto ministeriale) di natura transitoria o per studenti universitari, possono essere stipulati solo in quei pochi Comuni per i quali si è riusciti a concordare con i sindacati inquilini gli appositi Accordi territoriali di legge. In tutto il resto d'Italia, no. E la situazione è paradossale (anche se in questa Italia non ci si può più meravigliare di nulla).

Per i contratti regolamentati agevolati, dunque, il decreto ministeriale sostitutivo (che consente la stipula di questi contratti - 3 più 2, cosiddetti - anche in mancanza di Accordo territoriale) è stato emanato il 14 luglio 2004 (pur già esso in ritardo di svariati mesi). Poi, per poter emanare lo stesso decreto per i contratti transitori e per universitari, è stato necessario modificare la legge n. 431/1998 (che per uno svarione non prevedeva la fattispecie). Il Parlamento ha fatto quel che doveva e la modifica è entrata in vigore il 14 settembre dello scorso...

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