Problemi di COSTITU ZIONALItà della legge regionale Veneto 30 dicembre 2014 n. 45 SUlla disciplina delle locazioni turistiche

AutoreVittorio Angiolini
Pagine354-355
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dott
4/2015 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
problemi di
CostituZionalità della
legge regionale veneto 30
diCembre 2014 n. 45 sulla
disCiplina delle loCaZioni
turistiChe
di Vittorio Angiolini (*)
1. Con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, modi-
f‌icativa della precedente legge regionale n. 11 del 2013
(“Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”), si è dispo-
sto quel che segue.
a) Si è integrata la nozione di “struttura ricettiva” di
cui all’art. 2, comma 1, lett. h) della L.R. n. 11 del 2013,
ulteriormente prevedendo che: “ai limitati f‌ini di cui all’ar-
ticolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte
al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente
per f‌inalità turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge
9 dicembre 1998, n. 431 ‘Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo’, senza pre-
stazione di servizi”. È da notare, sin da ora, che qualunque
locazione di immobili abitativi con f‌inalità esclusivamente
turistiche, quali che ne siano le caratteristiche e la durata
contrattualmente pattuite, ed anche qualora la detta loca-
zione dell’alloggio non comporti alcun servizio aggiuntivo,
neppure in relazione all’arredamento, viene assoggettata
alla vigilanza amministrativa regionale, come si vedrà
incisiva quanto ai rif‌lessi sul rapporto locatizio (art. 1,
comma 1, della L.R. n. 45 del 2014).
Da tale angolazione, si è altresì previsto, modif‌icando
con l’art. 2 della L.R. n. 45 del 2014 l’art. 13, comma 6
della L.R. n. 11 del 2013, che: “i comuni comunicano alla
Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze
turistiche relative alle case per villeggiatura e i dati delle
locazioni turistiche di cui al comma 2 dell’articolo 27 bis,
secondo le indicazioni della Giunta regionale”. Le modalità
di esercizio della vigilanza amministrativa regionale, ma
anche la def‌inizione dell’ambito dei rapporti di locazione
concretamente assoggettati alla vigilanza amministrativa
stessa, sono dunque ri messi, senza che il legislatore forni-
sca la benché minima ulteriore indicazione, a successivi e
sempre modif‌icabili atti della Giunta Regionale.
b) Con l’art. 27 bis (“locazioni turistiche”), introdotto
ex novo nella L.R. n. 11 del 2013 dalla L.R. n. 45 del 2014,
si è comunque previsto che:
“1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per
f‌inalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono
strutture ricettive alle quali, ai f‌ini della presente legge, si
applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del
comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale
l’alloggio è situato, secondo le procedure def‌inite dalla
Giunta regionale:
a) il periodo durante il quale si intende locare l’allog-
gio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche me-
diante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive
di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli
obblighi previsti dal presente articolo, nonché l’applica-
zione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto
ad introitare le relative somme.
4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del
comma 1 è soggetto, previa diff‌ida amministrativa ai sensi
dell’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n.
10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applica-
zione delle sanzioni amministrative di competenza regio-
nale” e successive modif‌icazioni, per ciascun alloggio:
a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai
sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai
sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun
mese di omessa o incompleta comunicazione;
c) in caso di ingiustif‌icato rif‌iuto di accesso all’alloggio,
opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiu-
stif‌icato rif‌iuto di accesso.”
Sotto la minaccia di sanzioni amministrative pecunia-
rie di entità non irrisoria bensì consistente, si è quindi
imposto ai locatori di fornire dati - per riscontrare i quali
si consentirebbe alle amministrazioni comunali di eserci-
tare f‌inanco un non meglio precisato potere di “accesso”
all’immobile mediante “propri incaricati” - concernenti
non solo la disponibilità e la capienza dell’alloggio, ma, so-
prattutto, concernenti l’identità dei turisti, la loro prove-
nienza, il loro arrivo e la durata del loro soggiorno. Il che,
com’è facile rappresentarsi, può costituire una rilevante
turbativa dell’esercizio dell’attività privata di locazione
a f‌ini turistici: poiché reca molestia ai turisti che la loro
personale presenza e provenienza, il loro arrivo e la durata
del loro soggiorno siano assoggettati a controlli comunali
aggiuntivi a quelli già previsti dall’ordinaria legislazione
statale a f‌ini di pubblica sicurezza, oltretutto con l’“acces-
so” all’alloggio da essi locato, e quindi con l’invasione della
loro sfera privata, da parte di “incaricati” la cui ingerenza
resta priva di ogni determinatezza , segnatamente quanto
ad intensità, modalità anche eventualmente ripetitive ed
orario.

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