Problemi Condominiali (Clinici E Nuovi) E Problemi Locativi (Convenzione Contratti 'Concordati' Ed Altro)

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine263-265
263
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017
Dottrina
PROBLEMI CONDOMINIALI
(CLINICI E NUOVI) E PROBLEMI
LOCATIVI (CONVENZIONE
CONTRATTI “CONCORDATI”
ED ALTRO)
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Obbligo di contabilizzazione e relazione tecnica “assevera-
ta”. 2. Condominio, decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex
proprietario. 3. Partecipazione all’assemblea e imputazione
delle spese in caso di condominio parziale. 4. Stalking con-
dominiale, anche in riferimento ai vicini di casa. 5. Imu, Tasi
e immobili in comodato. 6. Non confondere i tipi di contratto
con i contratti tipo. 7. Poste Italiane, obbligo di servizio capil-
lare. 8. Amministratore e incasso del compenso.
1. Obbligo di contabilizzazione e relazione tecnica “as-
severata”
Come già evidenziato su queste colonne, il decreto cor-
rettivo al d.lgs. n. 102/’14 ha previsto, con riferimento al ri-
parto delle spese connesse al consumo di calore a seguito
dell’adozione di sistemi di termoregolazione e contabiliz-
zazione, che tale riparto possa derogare alla norma tecni-
ca UNI 10200 (e successive modif‌iche e aggiornamenti)
ove detta norma “non sia applicabile o laddove siano com-
provate, tramite apposita relazione tecnica asseverata,
differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le
unità immobiliari costituenti il condominio o l’edif‌icio po-
lifunzionale superiori al 50 per cento”.
Ciò posto, interessa in questa sede soffermarsi sul con-
cetto di “relazione tecnica asseverata”. Il legislatore in-
fatti, nel provvedimento in questione, non chiarisce cosa
debba intendersi per “asseverata” e, in particolare, se tale
termine possa essere letto nel senso di “giurata”. Né dall’a-
nalisi di altri provvedimenti legislativi si può trarre una
conclusione certa circa il fatto che i due termini possano
essere utilizzati come sinonimi, nonostante questo sia il
comune convincimento.
In senso contrario risulta essersi espressa, ad esempio,
la giurisprudenza amministrativa la quale ha ritenuto la
nozione di perizia “asseverata” non coincidere con quella
di perizia “giurata” essendo suff‌iciente, per integrare la
prima, una dichiarazione resa dall’interessato “con cer-
tezza e convincimento” nella quale lo stesso si assuma la
responsabilità di quanto affermato confermando che ri-
sponde al vero (Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, sent. n. 450
del 28.4.’08). Ciò che, tornando al caso che ci occupa, si-
gnif‌icherebbe, in sostanza, che, ai f‌ini della deroga di cui
trattasi, è suff‌iciente che il tecnico incaricato sottoscriva
la sua relazione attestando – attraverso un’apposita di-
chiarazione riportata nella relazione stessa – la veridicità
dei contenuti ivi riportati.
2. Condominio, decreto ingiuntivo nei confronti dell’ex
proprietario
Sono noti i presupposti che legittimano la richiesta di
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63,
primo comma, disp. att. cod. civ.. Ma è opportuno fare il
punto sull’applicazione della citata norma in caso di tra-
sferimento della proprietà dell’unità immobiliare e, in par-
ticolare, sulla possibilità per l’amministratore di ottenere
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confron-
ti del vecchio proprietario. Sulla questione si è espressa la
giurisprudenza, la quale ha negato, in più occasioni, tale
possibilità. Questo perché il predetto art. 63, avendo carat-
tere eccezionale, è – per i giudici – applicabile “soltanto
nei confronti di colui che riveste la qualità di condòmino”
nel momento in cui viene proposto il ricorso monitorio (cfr.
ex multis, Cass. sent. 23345 del 9.9.’08). Deriva da quanto
precede, allora, che l’amministratore potrà ottenere decre-
to ingiuntivo immediatamente esecutivo solo nei confronti
del nuovo proprietario, il quale, in applicazione del secon-
do comma dello stesso art. 63, è obbligato, solidalmente con
l’alienante, “al pagamento dei contributi relativi all’anno in
corso e a quello precedente” (dove “anno” – si badi bene – è
da intendersi come “anno di gestione” e non “anno solare”).
Nei confronti dell’ex proprietario, invece, l’amministratore
non potrà avvalersi della clausola di provvisoria esecutività
di cui alla norma in questione, sicché dovrà agire con un
ordinario decreto ingiuntivo.
3. Partecipazione all’assemblea e imputazione delle
spese in caso di condominio parziale
Non è raro che uno o più beni risultino, per obiettive ca-
ratteristiche strutturali e funzionali, destinati al servizio o
al godimento in modo esclusivo di una parte dell’edif‌icio
condominiale. Ove questo accada si conf‌igura, secondo la
giurisprudenza (cfr. Cass. sent. n. 23851 del 24.11.’10), la
fattispecie del “condominio parziale”. Ciò che – sempre se-

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