Problemi di casa e di condominio, note di aggiornamento

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine529-532

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@1. Nuovi controlli sulle caldaie

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato - con Deliberazione 18 marzo 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - un regolamento che dispone nuove procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti domestici di gas (tubazioni, canne fumarie, fori di aerazione) che alimentano caldaie per il riscaldamento, scaldabagni, piani cottura e altre apparecchiature di utilizzo.

Il regolamento riguarda gli impianti funzionanti con tutti i gas distribuiti a mezzo di reti (prevalentemente metano e gas di petrolio liquefatto, gpl).

La prima fase di attuazione del regolamento porterà, nell'arco dei prossimi 5 anni, all'acquisizione e all'analisi - da parte delle società di distribuzione del gas - della documentazione redatta dagli installatori in base alle leggi vigenti, valorizzando - afferma l'Autorità in un comunicato stampa - le informazioni già disponibili ed evitando la produzione di ulteriore documentazione. In alcuni casi (circa il 5 per mille del totale) all'analisi della documentazione seguiranno verifiche in loco degli impianti da parte dei Comuni, senza però introdurre - sempre secondo l'Autorità - duplicazioni rispetto alle verifiche oggi già previste.

I costi degli accertamenti su impianti modificati e in servizio e delle verifiche effettuate dai Comuni - rileva l'Autorità nel citato comunicato stampa - verranno remunerati nella tariffa di distribuzione del gas a partire dal 2006 con un costo massimo di poco più di 2 euro all'anno per cliente finale. Il regolamento, sul punto, rimanda ad un «successivo provvedimento».

La nuova disciplina entrerà in vigore gradualmente: il regolamento prevede dall'1 ottobre 2004 accertamenti per i nuovi allacci, dall'1 ottobre 2005 accertamenti per impianti di utenza riattivati e modificati, dall'1 ottobre 2006 accertamenti sugli impianti in servizio.

La Confedilizia ha già messo in agenda il problema e non mancherà di dare per tempo le istruzioni del caso, verificando - e, se del caso, facendo anche verificare - la legittimità della Deliberazione.

@2. Palazzi storici, ampliate le agevolazioni

Il nuovo Codice dei beni culturali prescrive che «i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione» (art. 1, comma 5). Definisce poi - all'art. 29 - l'attività di conservazione: «La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro» (categorie di interventi - queste ultime - che vengono, nel prosieguo della stessa norma, analiticamente definite).

La (nuova) normativa è rivoluzionaria, e deve essere evidenziato. Messa in collegamento, invero, con quella tributaria, è tale da ampliare notevolmente le agevolazioni fiscali per i palazzi storici (ed i beni vincolati in genere, archivi compresi).

L'art. 15 lettera g) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (come rinumerato dall'art. 1 del D.L.vo 12 dicembre 2003 n. 344, in vigore dall'1 gennaio 2004), stabilisce infatti che godono della prevista agevolazione fiscale (detrazione dalle imposte lorde del 19 per cento dell'onere) «le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate», aggiungendo che «la necessità delle spese, quando non sono obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza».

Ma ora - come visto - tutti questi interventi sono proprio obbligatori per legge e sono, quindi, direttamente ammessi alla detrazione di cui alla normativa tributaria.

L'«interpretazione autentica» degli interventi che go dono delle agevolazioni fiscali operata dal nuovo Codice dei beni culturali con la normativa anzidetta, opera anche a proposito delle «erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche» ecc. (predetto art. 15, lettera h).

@3. Arriva la previdenza integrativa per i portieri

La Confedilizia e le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, in applicazione dell'art. 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 4 dicembre 2003 stipulato dalle stesse organizzazioni (come da sempre), hanno aderito al FON.TE-Fondo Pensione nazionale complementare a capitalizzazione individuale per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi.

Il lavoratore cui si applica il C.C.N.L. anzidetto, firmato - come detto - da Confedilizia e Cgil, Cisl e Uil, può aderire volontariamente al Fondo ed utilizzare il proprio trattamento di fine rapporto (Tfr) per crearsi una pensione aggiuntiva. La richiesta di adesione al Fondo, presentata dal lavoratore al datore di lavoro...

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