Problematiche connesse all'invio di una richiesta risarcitoria generica e/o incompleta

AutoreValerio Toninelli
CaricaAvvocato, foro di Lodi
Pagine1002-1003
1002
dott
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
PROBLEMATICHE CONNESSE
ALL’INVIO DI UNA RICHIESTA
RISARCITORIA GENERICA E/O
INCOMPLETA
di Valerio Toninelli (*)
Con la sentenza 18 aprile 2012 n. 111 (pubblicata in
questa Rivista 2012, 643) la Corte costituzionale non solo
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità co-
stituzionale dell’art. l45, comma 1, del D.L.vo 7 settembre
2005 n. 209 in tema di messa in mora dell’assicuratore, ma
ha altresì ribadito la necessità (a pena di improponibilità
della domanda) che la richiesta danni, prevista da detta
disposizione, presenti i contenuti prescritti dall’art. 148
del medesimo codice. Dal momento che detto articolo
prevede, soprattutto per i danni a persona e per i sinistri
mortali, una serie numerosa di informazioni, ci si è chiesti
se l’indicazione completa di tutte queste informazioni sia
prescritta a pena di inammissibilità oppure no. Sono state
prospettate tre soluzioni, dalla più rigida alla più blanda.
A) La soluzione più restrittiva sostiene che le modalità
di legge debbano essere rigidamente osservate, con indi-
cazione delle informazioni richieste; che la loro inosser-
vanza determina l’improponibilità della domanda; e che
è irrilevante la circostanza che, di fronte ad una richiesta
risarcitoria di tal fatta, l’assicuratore non ne abbia richie-
sto, ai sensi dell’art. 148, quinto comma, del codice delle
assicurazioni, l’integrazione giudiziale.
In questo senso, si riporta la seguente massima di giu-
dice di merito:
“L’improcedibilità dell’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore della r.c.a. del responsabile di un sinistro
stradale, derivante dall’omesso invio o dall’incompletezza
della richiesta scritta stragiudiziale di cui all’art. 145 cod.
ass. non è sanata dalla circostanza che l’assicuratore, dopo
avere ricevuto la richiesta incompleta, non si sia avvalso
della facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti al
danneggiato” (Trib. Nola 4 dicembre 2007, massima ri-
portata da MARCO ROSSETTI, in Il diritto delle assicu-
razioni, Volume III, pag. 711). Tale orientamento è stato
recentemente condiviso dal Tribunale di Milano che, pren-
dendo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n.
111/2012, con riferimento ad una fattispecie di mancata
allegazione dell’attestazione medica comprovante l’avve-
nuta guarigione con o senza postumi, ha così motivato:
“La tesi attorea è, tuttavia, infondata anche prescin-
dendo dalla effettività della richiesta di integrazione
formulata dall’assicuratore, poiché l’incompletezza della
richiesta stragiudiziale non può essere sanata, ai f‌ini della
proponibilità della domanda, dalla mancata richiesta di
integrazione da parte dell’assicuratore. Il contenuto arti-
colato che la richiesta stragiudiziale deve avere ai sensi
dell’art. 148 cod. ass. è funzionale alla def‌lazione del con-
tenzioso giudiziario, nel quadro di una disciplina che pone
a carico dell’assicuratore l’obbligo di proporre congrua e
motivata offerta di risarcimento o di comunicare i motivi
di diniego: l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza postumi è, in proposito, necessaria
per valutare l’ammontare del risarcimento del danno non
patrimoniale da invalidità temporanea ed eventualmente
permanente.
Il rispetto delle prescrizioni formali imposte dall’art.
148 cod. ass. non si pone in contrasto con il diritto di agire
in giudizio, che è comunque fatto salvo dalla possibilità di
riproporre la domanda una volta soddisfatta la condizione
di proponibilità, né con altre norme costituzionali poiché,
come osservato dalla Corte costituzionale, si deve “consi-
derare il nesso funzionale che, all’interno della normativa
denunciata, lega le prescrizioni formali a carico del richie-
dente, alla «offerta congrua» che, sulla base della richie-
sta così formulata, è fatto obbligo all’assicuratore di pre-
sentare al danneggiato, in prospettiva di una satisfattiva
soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed
anche ai f‌ini di razionalizzazione del contenzioso giudizia-
rio, notoriamente inf‌lazionato, nella materia dei sinistri
stradali, anche da liti bagatellari”. (Trib. Milano - Sezione
XII sentenza in data 22 ottobre 2013, Estensore Rossella
Milone, reperibile presso). A sostegno di tale orientamen-
to, in dottrina si è osservato che l’assicuratore non avrebbe
alcun obbligo di richiedere documentazione integrativa in
caso di richiesta incompleta. Se mai si potrebbe parlare
della violazione, da parte dell’assicuratore, di un onere
senza conseguenze per l’assicuratore se non quella di non
fruire dell’interruzione dei termini per la formulazione
dell’offerta ai sensi dell’art.148, quinto comma citato (cfr.
ROSSETTI MARCO, op. cit. pag.712).
B) La soluzione mediana prevede che la sentenza della
Corte costituzionale n. 111/2012, debba essere interpre-
tata in senso costituzionalmente orientato, allo scopo di
evitare che omissioni o incompletezze formali o di mero
dettaglio conducano alla violazione del diritto di agire in
giudizio tutelato dall’art. 24 della Costituzione.
Pertanto, solo una richiesta di risarcimento danni
completamente carente degli elementi indicati nel secon-
do comma dell’art. 148 del codice delle assicurazioni è da
ritenersi improponibile ed inemendabile.
Se la richiesta, invece, è solo incompleta, il discorso
cambia totalmente secondo tale tesi - in quanto sorge l’o-
nere per l’assicuratore di chiederne l’integrazione come
prevede l’art. 148, quinto comma dello stesso codice.
Illuminante è la seguente motivazione di sentenza di
giudice di merito:
“Coerente con la ratio ed i principi sopra enunciati,
oltre che attuativa dell’obbligo di buona fede e correttez-
za nella tutela dei reciproci interessi imposto alle parti
dall’art. 1175 c.c., appare la previsione, presente tanto

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT