Efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole

AutoreEdgardo Colombini
CaricaIspettore assicurativo.
Pagine793-800

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Da sempre perplessi per l'attribuzione legislativa (art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39) dell'efficacia probatoria al modulo di constatazione amichevole congiuntamente firmato, in quanto strumento utilizzabile ed utilizzato per la proliferazione del bidonismo o, quanto meno, per l'approntamento di rappresentazioni falsate - sull'accordo scorretto delle parti - delle reali modalità di accadimento di un sinistro, abbiamo potuto constatare come per questa evenienza si riconosca sì all'assicuratore evocato in giudizio - sempre ai sensi del predetto art. 5 - il diritto di poter ´dimostrare il mancato verificarsi dell'incidente o il suo verificarsi secondo modalità diverse da quelle descritte nel modulo di constatazione amichevoleª (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2004, n. 8525, in Arch. giur. circ. e sin. stradali 2004, pag. 1114), ma che ci si debba anche rendere conto di quanto ciò sia difficile qualora si pretenda dalla Compagnia di assicurazione - secondo taluni addirittura - di fornire la prova positiva che l'incidente in realtà si è svolto secondo altre modalità o che, per ipotesi, non si è svolto affatto (critica verso tale pretesa la decisione della III sez. della Corte Suprema del 27 febbraio 2004 n. 4007, in Arch. giur. circ. e sin. stradali 2004, pag. 738).

Ed è forse in questa prospettiva, e cioè del tentativo di alleggerire la posizione dell'assicuratore - messo in condizioni veramente difficili, come meglio vedremo al prosieguo, dal primo cpv. dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39, con il quale gli si fa salva quella prova contraria che nella realtà operativa rappresenta però una vera e propria prova diabolica - che abbiamo rilevato una sottile distinzione fra l'incidente in cui vi sia stato scontro fra i veicoli e quello in cui sia mancata una collisione affermandosi che qualora ´si attribuisse valore presuntivo al modulo in questione anche nell'ipotesi in cui sia mancata - tra i due veicoli - una collisione, si porrebbe l'assicuratore nell'assoluta impossibilità di superare la presunzione in questione, certo essendo che lo stesso, in una tale evenienza (assenza di collisione materiale tra i due veicoli e impossibilità, quindi, di ricostruire, neppure per ipotesi, le modalità del sinistro al fine di verificare la compatibilità di quanto denunciato con i danni riportati da entrambi i veicoli) è privato di qualsiasi difesa, nulla potendo mai opporre al fine di dimostrare che, in realtà, l'incidente non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle descritte dal suo assicuratoª (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2004 n. 8525, in Arch. giur. circ. e sin. stradali 2004, pag. 1115).

Apprezzabile, specie da parte delle Compagnie di assicurazione, questo lasciar fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 5 della L. 26 febbraio 1977 n. 39, primo cpv. quanto meno i sinistri senza collisione fra i veicoli coinvolti nell'incidente, ma non convincente per parte nostra.

Si parte invero dall'assunto che ´per accertare quale sia il modulo cui fa riferimento, senza altra precisazione, il secondo comma del ridetto art. 5 non può prescindersi dal precedente primo comma del medesimo articoloª, il quale dispone letteralmente che ´nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianatoª.

Dal che si fa conseguire ´essere di palmare evidenza che, sussistendo l'onere per i conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale di denunciare il sinistro stesso avvalendosi del modulo fornito dall'impresa assicuratrice, solo nell'eventualità vi sia stato "scontro tra veicoli a motore", solo nella detta eventualità - esistenza di uno scontro - le risultanze di tale modulo hanno l'efficacia prevista dal comma 2 della ricordata disposizione. Nè, per ipotesi, può affermarsi che il termine scontro sia stato utilizzato dal legislatore quale sinonimo di sinistro stradale. Ciò sia perché nel linguaggio corrente, sia nei dizionari della lingua italiana il termine scontro sta ad indicare "cozzo violento di due o più veicoli" o "collisione", "urto" evidentemente tra più veicoli, sia perché, comunque, al riguardo non può prescindersi dal considerare che il termine è utilizzato, nello stesso significato riferito sopra, anche nel codice civile e, in particolare, all'art. 2054, comma 2, c.c.ª.

Tutto vero, ma solo in apparenza.

Innanzitutto, se il primo comma dell'art. 5 della L. 26 febbraio 1977 n. 39 ha ´la funzione di definizione e di descrizione del modulo menzionato nel secondo commaª, vien da controllare se in questo primo comma si dia anche la spiegazione di un termine utilizzato nel secondo comma. E subito si può constatare come, nella semplice utilizzazione di due termini differenti - sinistro e scontro - non si ravvisi alcuna descrizione, definizione o spiegazione della parola ´sinistroª.

Inoltre, il termine ´sinistroª, usato nel secondo comma, indica un disastro, un danneggiamento: è una dizione generica che ricomprende il danneggiamento (nell'ambito della circolazione veicolare) derivante sia da uno scontro che da un mancato scontro fra due automezzi, ma con conseguenze comunque dannose per uno a seguito di una manovra dell'altro. Page 794

Né ci sembra possa valere il richiamo all'art. 2054 c.c. secondo comma che proprio attiene ad una specifica situazione di sinistro stradale - cui si riferisce in linea generale il primo comma - rappresentata dalla ipotesi dello scontro: dal più, nel quadro generale (sinistro), si distacca l'ipotesi specifica del meno, e cioè dello scontro.

Ma non basta.

L'art. 3 della medesima L. 26 febbraio 1977 n. 39 usa il termine ´sinistroª sia nel primo comma (quando fissa in 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento danni il termine entro il quale l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero i motivi per i quali non ritiene di fare offerte) che nel terzo comma (ove riduce a 30 giorni il termine quando il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro stesso): il termine scontro non compare nel terzo comma, cioè proprio in quello maggiormente e specificamente collegato al secondo comma dell'art. 5.

Si dirà che il riferimento è implicito nel fatto che il modulo di denuncia sottoscritto congiuntamente riguarda l'ipotesi di scontro. È un pò troppo facile uscirne così: non si tratta di disposizioni edittali fra di loro lontane nel tempo per cui l'uso improprio di un termine può anche essere scusato: qui si tratta di due norme contenute in due articoli vicinissimi di una medesima disposizione di legge, per cui non si può ancora una volta spiegare che la parola ´sinistroª del secondo comma dell'art. 5 della L. 26 febbraio 1977 n. 39 indica sempre il termine scontro del primo comma.

I due termini non sono intercambiabili: l'uno (il sinistro) indica una realtà più ampia; l'altro (lo scontro) una realtà specifica con caratteristiche discriminante il fatto di essere venuti fra di loro in contatto due veicoli. E il secondo comma dell'art. 5 della L. 26 febbraio 1977 n. 39 parlando di ´sinistroª sta ad indicare che al termine più ampio si fa riferimento quando si stabilisce che si presume essersi i fatti verificati nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo di denuncia firmato congiuntamente dai conducenti.

Quindi, quello che sembrava un tentativo di contenimento della pesante (per gli assicuratori) portata del secondo comma dell'art. 5 della L. 26 febbraio 1977 n. 39 finisce con il non avere pratica consistenza. Diversamente ragionando si rischia di cadere in qualche altra incongruenza.

Invero, se un modulo di denuncia viene firmato congiuntamente da due conducenti anche nel caso in cui non vi sia stata collisione fra i due mezzi (non esiste disposizione che lo vieti o, comunque, lo escluda), sì che uno solo sia rimasto danneggiato per l'errata manovra dell'altro automobilista, che si fa? Il sinistro (ad esempio: A crocia provenienza da destra; B nessuna crociatura; nel grafico si evidenzia l'uscita di strada di A per evitare la collisione con B che non gli aveva dato la precedenza) non si presume più - sempre salvo prova contraria dell'assicuratore - verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso? Il modulo, per il solo fatto che non vi è stata collisione, non ha più valore di confessione stragiudiziale resa alla parte avversa e non produce quindi più i medesimi effetti della confessione giudiziale con l'esclusione della possibilità di provare il contrario (ovviamente nel rapporto danneggiantedanneggiato)? La risposta non può fare a meno di confermare che siamo comunque di fronte ad una dichiarazione che una parte (B nell'esempio dianzi prospettato) fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte in un modulo che verrà poi consegnato alla Compagnia di assicurazione tenuta al risarcimento del danno.

E nei confronti dell'assicuratore quel modulo di denuncia comunque firmato congiuntamente quale valore avrà nell'ottica del secondo comma dell'art. 5 della L. 26 febbraio 1977 n. 39, nonché del primo e terzo comma dell'art. 3 della medesima legge? La Compagnia di assicurazione non è più tenuta a comunicare entro sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento la misura della somma offerta o i motivi per i quali ritiene di non fare offerta dato che il modulo di denuncia non riguarda uno ´scontroª, sola evenienza per la quale dovrebbe essere utilizzato il modulo di constatazione amichevole? Non vi è più la riduzione a trenta giorni del ridetto termine quando la denuncia sia stata sottoscritta congiuntamente?

Ci...

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