Circolazione probatoria e “giusto processo”: L’uso in altri giudizi delle intercettazioni telefoniche disposte nel procedimento penale

AutoreFabio Valerini
Pagine201-213

Page 201

@1. Il tema di indagine

Il presente scritto, partendo dalla riflessione su un aspetto particolare della giustizia sportiva nel suo rapporto con l’ordinamento statale e prendendo le mosse dalle principali (e soprattutto) paradigmatiche vicende che hanno interessato negli ultimi anni il mondo sportivo, nel suo aspetto, purtroppo, patologico, vuole soffermarsi sulla necessità di un maggior rispetto delle garanzie processuali e sostanziali nell’ipotesi di circolazione probatoria tra giudizi diversi, garanzie che devono essere rispettate in ogni processo a prescindere dalla sua natura civile, amministrativa o contabile.

In quelle vicende, a tutti note (a partire dal caso Preziosi e Genoa Calcio, passando per il caso Rossi e arrivando ai casi Moggi, Della Valle e De Santis come espressioni, non isolate, di «calciopoli») gli organi di giustizia interna della Federazioni italiana gioco calcio (FIGC) adottarono provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti di quelle vicende basando le loro decisioni, principalmente ed in alcune ipotesi anche esclusivamente1, sui risultati di intercettazioni telefoniche disposte da varie Procure della Repubblica nell’ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto fattispecie di reato connesse con lo sport (frode sportiva e doping) e «transitate» in forza dell’art. 2, comma 3 l. 13 dicembre 1989, n. 4012 agli atti della Procura Federale della FIGC per le sue determinazioni.

L’art. 2, comma 3 l. 401/1989, rubricato «Non influenza del procedimento penale», prevede, infatti, che «gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenzaPage 202funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice»3. Siamo in presenza di una norma (id est l’art. 2 nel suo complesso) che regola, dal punto di vista dello Stato, i rapporti tra sport e ordinamento statale specialmente con riferimento al settore della circolazione probatoria, una norma, quindi, importante per valutare il punto di equilibrio dei rapporti tra i due ordinamenti4. È proprio è il significato di questa norma che vorrei analizzare in relazione all’ordinamento sportivo e al tema più generale della circolazione probatoria tra procedimenti diversi; in altri termini, l’analisi che segue tenterà di rispondere alla domanda circa la possibilità e le condizioni di liceità dell’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte e realizzate in un procedimento penale nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo5.

@2. Ambito di applicazione dell’art. 2 l. 401/1989 alla luce della L. 280/2003

Innanzitutto, però, occorre individuare il campo di applicazione dell’art. 2, comma 3 della l. 401/1989, in particolare alla luce della legge 280/2003 nella parte in cui, rico- noscendo e valorizzando l’autonomia dell’ordinamento sportivo, ha reso giuridicamente irrilevanti le situazioni coinvolte dall’applicazione della normativa tecnica e di-Page 203sciplinare facendo tuttavia salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo6 7.

A questi punti si impone una precisazione. Quando si applica la norma che consente il «transito» degli atti del procedimento penale agli organi della disciplina sportiva? Soltanto ogni qualvolta il giudizio disciplinare abbia ad oggetto quei fatti che in sede penale possono integrare il delitto di frode sportiva e in sede giustiziale un autonomo illecito disciplinare (c.d. rapporto di pregiudizialità) oppure ogni qual volta che dagli atti di un procedimento penale emergono elementi di prova utili per qualsiasi illecito disciplinare (c.d. connessione probatoria)?

Occorre partire da alcuni dei principali dati normativi e dal loro significato ordinamentale, specialmente nel loro reciproco rapporto: la legge 401/1989 (in tema di frode sportiva), la legge 376/2000 (in tema di doping) ed infine la l. 280/2003, quest’ultima con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 1 e 2.

Come già anticipato, l’art. 2 della 401/1989 – significativamente rubricato «Non influenza del procedimento penale» – pur affermando al suo primo comma che gli accertamenti del giudice penale che dovesse accertare che certi fatti integrano il reato di frode sportiva «non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi», riconosce al comma 3 in capo agli organi della disciplina sportiva l’interesse ad ottenere copia degli atti del procedimento evidentemente sul presupposto di positiva valutazione, in quei casi, della giustizia sportiva (vuoi di natura tecnica, vuoi di natura disciplinare).

Con la legge 376/20008, inoltre, lo Stato, nell’ambito della lotta contro il doping e a tutela della salute degli atleti ha previsto all’art. 6 che il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati fossero tenuti a integrare i propri regolamenti sportivi adeguandoli alle disposizioni della legge «prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli».

L’esistenza di queste due norme, tuttavia, non consente di ritenere che laddove il procedimento sportivo emetta sanzioni in conseguenza di fatti di frode sportiva ovvero di doping, siamo per ciò solo in presenza di una situazione giuridica connessa con lo sport rilevante per l’ordinamento della Repubblica. E ciò per una considerazione: l’interesse all’ottenimento degli atti del procedimento penale è riconosciuta esistente anche con riferimento all’attività tecnica delle Federazioni, da sempre ritenuta irrilevante per lo Stato.

Page 204

Dal complesso delle norme possiamo ricavare che nell’ambito dell’articolato rap- porto tra Stato, CONI e Federazioni sportive, l’attività compiuta dagli organi di giustizia sportiva sia, per così dire, “interessante” per il primo che sembra chiedere alla Federazioni, nei limiti in cui queste sono obiettivamente in rapporto con lo Stato e dal medesimo riconosciute (e garantite), che queste abbiano al loro interno organi di giustizia tecnica e disciplinare che possono avvalersi degli atti compiuti dagli organi e che prevedano anche loro sanzioni per comportamenti che lo Stato ritiene particolarmente gravi. Lo Stato, in conclusione, quindi, richiede che il CONI e le Federazioni sportive concorrano alla realizzazione di quei valori e di quei beni quali la lealtà e la tutela della salute degli atleti facendo sì che siano oltre che beni “giuridici” anche beni “sportivi”. La disciplina sportiva (che comprende le norme, le sanzioni e il procedimento per garantire il rispetto delle norme stesse e l’irrogazione delle sanzioni) rappresenta un momento ulteriore di attuazione dei valori fondamentali dello Stato, un momento, quindi, ulteriore e, soprattutto, diverso rispetto alle sanzioni già previste in modo autonomo dallo Stato stesso.

Ecco perché l’ordinamento statale ha consentito che gli atti del procedimento penale potessero circolare anche nell’ambito del giudizio disciplinare sportivo, perché ciò rappresenta evidentemente e necessariamente il risultato della previa valutazione positiva dell’attività giustiziale sportiva che non implica necessariamente, in virtù del principio di autonomia, che per lo Stato le situazioni giuridiche coinvolte, prima, dalle norme tecnico-disciplinari e, poi, dal processo sportivo stesso siano per ciò solo anche situazioni giuridicamente rilevanti per lo Stato.

Se così è, allora, per la tesi qui seguita, poiché con l’art. 2 della l. 280/2003 il legislatore ha ritenuto per tabulas di privare di rilevanza la materia tecnica e disciplinare, appare chiaro che la norma di cui all’art. 2 l. 401/1989 non è da intendersi come tacitamente abrogata per incompatibilità con il nuovo assetto del «riparto di competenze» disegnato dal legislatore del 2003, poiché l’interesse in valutato positivamente in capo all’ordinamento sportivo ai fini dell’art. 116 c.p.p. è altro e diverso dalla rilevanza delle situazioni coinvolte da quei procedimenti9.

Soltanto dove quei procedimenti vertano su situazioni soggettive effettivamente connesse con quelle tutelate dall’ordinamento nei limiti della riserva di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 2 l. 280/2003 troveranno spazio le considerazioni che andremo a sviluppare.

In conclusione, quindi, la circolazione degli elementi di prova in direzione “procedimento penale – giudizio disciplinare” è sempre possibile poiché l’ordinamento statale ha ritenuto “meritevole di considerazione e aiuto” l’attività della giustizia sportiva specialmente nella misura in cui essendo orientata al rispetto di certi valori può contribuire a rafforzare la tutela ritenga ancora (ed eccezionalmente) giuridicamente rilevanti le situazioni disciplinari. Ciò non toglie che la conclusione cui arriveremo in or-Page 205dine al trasferimento dei risultati delle intercettazioni telefoniche valga a fortiori per tutte le ipotesi di «transito» di atti verso la giustizia sportiva.

@3. L’uso dei risultati delle intercettazioni telefoniche: La prassi della giustizia sportiva la giurisprudenza amministrativa

Abbiamo fin qui visto che l’art. 2 l. 401/1989 consente sempre il «transito» degli atti del procedimento penale a prescindere dal fatto che il procedimento sportivo incida anche (ed eccezionalmente) su situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statale. La nostra analisi, però, sarà doppiamente limitata: in primo luogo perché analizzerà soltanto le ipotesi eccezionali in cui il provvedimento disciplinare incida su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per lo Stato10 e, in secondo luogo, perché si guarderà principalmente ad un particolare atto di indagine rappresentato dalle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT