Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1?? luglio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art.1

(Autorizzazione all'adesione)

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1 luglio 1997.

    Art. 2

    (Ordine di esecuzione)

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

    Art. 3

    (Entrata in vigore)

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio

    dei Ministri

    Fini, Ministro degli affari esteri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Camera dei deputati (atto n. 6085):

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini), il

    20 settembre 2005.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 7 ottobre 2005 con pareri delle commissioni

    I, II, V e VI.

    Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 2005; 17

    novembre 2005 ed il 1 dicembre 2005.

    Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22

    dicembre 2005.

    Senato della Repubblica (atto n. 3703):

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede

    referente, il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni

  4. , 2, 5, 6 e 8.

    Esaminato dalla 3 commissione il 17 e 24 gennaio 2006.

    Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto

    n. 3703-A relatore sen. Sodano).

    Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.

    Vedere Accordo da pag. 6 a pag. 24 della G.U.

    (Traduzione non ufficiale)

    ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL TRIBUNALE

    INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE

    Gli Stati Parti al presente Accordo, Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce il Tribunale internazionale del diritto del mare, Considerando che il Tribunale deve godere sul territorio di ciascuno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' di cui necessita' per esercitare le sue funzioni, Ricordando che lo Statuto del Tribunale stabilisce nel suo articolo 10 che i membri del Tribunale, godono nell'esercizio delle loro funzioni, di privilegi e di immunita' diplomatiche, Considerando che le persone che partecipano alla procedura, nonche' i funzionari del Tribunale devono poter beneficiare dei privilegi e delle immunita' loro necessarie per esercitare in completa indipendenza le loro funzioni presso il Tribunale, Hanno convenuto quanto segue

    Articolo primo

    Uso dei termini Ai fini del presente Accordo:

    a) per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; b) per "Statuto" s'intende lo Statuto del Tribunale internazionale del mare, riprodotto all'annesso VI della Convenzione; e) per "Stati Parti" s'intendono gli Stati Parti al presente Accordo; d) per "Tribunale" s'intende il Tribunale internazionale del diritto del mare; e) per "membri del Tribunale" s'intendono i membri eletti del Tribunale o qualsiasi persona scelta in conformita' all'articolo 17 dello Statuto ai fini di un determinato caso; f) per "Cancelliere" s'intende il Cancelliere del Tribunale o qualsiasi funzionario del Tribunale che svolge funzioni di cancelliere; g) per "funzionari del Tribunale" s'intendono il Cancelliere e gli altri membri del personale dell'Ufficio di Cancelleria; h) per "Convenzione di Vienna" s'intende la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

    Articolo 2

    Personalita' giuridica del Tribunale

    Il Tribunale ha personalita' giuridica. Esso ha capacita': a) di contrattare; b) di acquisire e di alienare beni immobili e mobili; c) di stare in giustizia.

    Articolo 3

    Inviolabilita' dei locali del Tribunale

    I locali del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che potrebbero essere stabilite di comune accordo con lo Stato Parte interessato.

    Articolo 4

    Bandiere ed emblema

    Il Tribunale ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei suoi locali e sui veicoli destinati ai suoi usi ufficiali.

    Articolo 5

    Immunita' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi

  5. Il Tribunale e' immune da qualsiasi forma di azione legale, salvo se vi rinuncia espressamente in un determinato caso. Rimane tuttavia inteso che la rinuncia all'immunita' non puo' applicarsi a misure esecutive. 2. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale, ovunque si trovino ed a prescindere da chi li detiene, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, sequestro, esproprio e, da ogni altra forma di coercizione derivante da una misura del potere esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo. 3. I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale sono esenti da qualsiasi limitazione, regolamentazione, controllo e da qualunque tipo di moratoria, cio' al fne di consentirgli di adempiere le sue funzioni. 4. Il Tribunale sottoscrive un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli di cui e' proprietario o che sono utilizzati per suo conto, come previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.

    Articolo 6

    Archivi

    Gli archivi del Tribunale e tutti i documenti di sua appartenenza o in suo possesso sono inviolabili in ogni circostanza e ovunque si trovino. Lo Stato Parte in cui tali archivi e documenti si trovano e' informato del luogo dove sono custoditi.

    Articolo 7

    Casi in cui il Tribunale esercita le sue funzioni fuori sede

    Quando il Tribunale ritiene di dover sedere o diversamente esercitare le sue funzioni fuori sede, esso puo' concludere con lo Stato interessato un accordo per la fornitura delle strutture che gli consentiranno di adempiere alle sue funzioni.

    Articolo 8

    Comunicazioni

  6. Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale, il Tribunale beneficia, sul territorio di ciascuno Stato Parte, compatibilmente con gli obblighi internazionali a carico dello Stato interessato, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello concesso da questo Stato ad ogni altra organizzazione inter-governativa o missione diplomatica per quanto concerne le priorita', le tariffe e le tasse che si applicano al corriere ed alle diverse forme di comunicazioni e di corrispondenza. 2. Il Tribunale puo' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ed utilizzare codici o una cifra per le sue comunicazioni o la sua corrispondenza ufficiale. Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiali del Tribunale sono inviolabili. Il Tribunale ha diritto di spedire e di ricevere corrispondenza ed altri documenti o comunicazioni per corriere o valigie sigillate, che beneficiano degli stessi privilegi, immunita' e...

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