DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 50 - Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00093)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);

Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e' stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed f);

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni;

Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI e' stato confermato quale ente pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 47 a 53;

Visto l'articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Ritenuto che la trasformazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di diritto privato sia la piu' idonea a favorire le molteplici e differenziate attivita' dell'ente medesimo;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica;

Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» 1. L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' trasformato in associazione con personalita' giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI». 2. L'UNUCI, con sede a Roma, e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. 3. La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il...

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