Cambi di riferimento del 13 giugno 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152 Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per
l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale
(SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante
"Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi
relativo al 1996";
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Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale
e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23
agosto 1988, n. 400";
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Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
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400;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;
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Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge
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125 del 1998 stabilisce che:
al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i
soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano
come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;
tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di
imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le
disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989;
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Rilevato come ai fini della suddetta individuazione la
definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche
perche' i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella
quale si procedera' all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la
partecipazione al SISTAN;
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Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
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A d o t t a
il seguente regolamento:
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Art. 1.
Criteri
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L'individuazione dei soggetti privati che svolgono
funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel
rispetto dei principi d'imparzialita' e completezza dell'informazione statistica, secondo
i seguenti criteri:
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-
potenziamento della capacita' informativa del SISTAN,
mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilita' di informazioni
complementari ed integrabili con altre gia' disponibili presso il sistema stesso;
-
incremento della capacita' organizzativa del sistema,
apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un
contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi
informativi statistici;
-
realizzazione di economie nello svolgimento delle
rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un
...
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