Cambi di riferimento del 13 giugno 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

Comune di Jesi

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152 Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per

l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale

(SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante

"Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi

relativo al 1996";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e

successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale

e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23

agosto 1988, n. 400";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

  1. 400;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

    20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in

    materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;

    Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge

  2. 125 del 1998 stabilisce che:

    al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i

    soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano

    come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;

    tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente

    del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di

    imparzialita' e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le

    disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989;

    Rilevato come ai fini della suddetta individuazione la

    definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche

    perche' i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella

    quale si procedera' all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la

    partecipazione al SISTAN;

    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

    sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

    A d o t t a

    il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Criteri

    1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono

    funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il

    raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel

    rispetto dei principi d'imparzialita' e completezza dell'informazione statistica, secondo

    i seguenti criteri:

  3. potenziamento della capacita' informativa del SISTAN,

    mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilita' di informazioni

    complementari ed integrabili con altre gia' disponibili presso il sistema stesso;

  4. incremento della capacita' organizzativa del sistema,

    apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un

    contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi

    informativi statistici;

  5. realizzazione di economie nello svolgimento delle

    rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un

    ...

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