La notificazione da parte di enti pubblici e privati dell'esistenza delle proprie banche di dati personal al Ministero dell'Interno

AutorePaola Di Salvatore
Pagine145-152

Page 145

La legge 121 del 1° aprile 1981 sul «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza» che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un Centro di elaborazione dati, rappresenta uno dei primi, se non il primo intervento della legislazione italiana in un settore delicatissimo, quello deia protezione della privacy del cittadino e della sua tutela dai progressi dell'informatica.

L'Italia, purtroppo, è in netto ritardo rispetto alle legislazioni degli altri Paesi europei, si pensi, ad esempio, alla Germania, alla Francia e al Lussemburgo.

Inoltre, diverse sedi internazionali si sono occupate, e continuano ad occuparsi, del problema della tutela del diritto alla privacy, sempre più in pericolo di fronte ad un aumento della raccolta automatizzata delle informazioni.

Fin dagli anni di emanazione della legge n. 121 del 1981, sono apparse sul campo normativo una «Convenzione per la protezione dell'individuo in relazione al trattamento automatico dei dati personali», del Consiglio d'Europa, ed una «Direttiva per la tutela della privacy ed i flussi transfrontiera di dati di carattere personale», dell'Ocse.

Purtroppo l'Italia non ha potuto aderire per mancanza di una norma interna del settore e non potrà certamente aderire fino a quando il Parlamento non decida di svegliarsi dal suo torpore per elaborare una normativa che tuteli il diritto alla riservatezza»

Come è ben noto, l'art. 8, ultimo comma, della legge 1 aprile 1981 n. 121, prescrive che «Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia matura concernenti cit-Page 146tadini italiani è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'Intemo entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato o abbia avuto un principio di stimazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila lire a tre milioni».

La presente ricerca si basa, essenzialmente, sull'analisi di quale sia stata la reale applicazione dell'ari. 8 della L. n. 121 del 1981.

Infatti, non a caso si è parlato di non riforma a proposito della mini-riforma contenuta all'interno della suddetta legge, proprio in riferimento all'innovativa ratio del citato articolo 8, mai attuato completamente data la mancanza in Italia di una legge che regoli il diritto alla privacy.

Il primum movens è sicuramente stimolato dall'incontestabile dato che, mentre attualmente l'esistenza di banche dati contenenti nominativi di cittadini italiani Tiene tempestivamente notificata dai soggetti obbligati ex art. 8, u.c., L. n. 121/81 al Ministero dell'Interno, al fine del pieno rispetto della tutela alla privacy, di contro si assiste ad una lentezza, oramai annosa, dell'apparato burocratico.

Da un'indagine svolta presso l'Ufficio coordinamento e pianificazione forze di polizia - Servizio terzo - Ufficio statistiche, preposto a ricevere le notificazioni in esame, risulta che le prime notificazioni sono state effettuate, come richiesto dall'alt. 8, entro il 31/12/1981.

Ai sensi della stessa legge, i soggetti obbligati devono inviare, annualmente, i dati richiesti o all'Ufficio or ora menzionato o direttamente al centro di ricezione (che compie l'effettiva operazione di rilevazione dei dati), salvo i casi in cui i dati da notificare restino presso le Prefetture del luogo nel quale è installato l'archivio.

Saranno le stesse Prefetture che a loro volta notìficheranno tali dati al Ministero dell'Interno.

in base al dettato della legge in esame i soggetti obbligati che abbiano già denunciato la presenza di archivi devono rinnovare la predetta notificazione, a differenza di chi installa ex novo l'archivio.

In quest'ultimo caso non sì tratterà di una semplice rinnovazione della'notifica, ma di una notifica ex novo, che deve essere effettuata con l'apposito modello meccanografico predisposto dal Ministero dell'interno.

L'ultimo comma dell'art. 8 della L, n. 121/1981 prescrive che entro il 31/12/1982 il Governo doveva informare il Parlamento degli elementi raccolti, al fine di una determinazione legislativa a tutela del diritto alla privacy dei cittadini.

Page 147

Da quanto risulta dall'indagine svolta, il Governo ha inviato realmente al Parlamento la suddetta relazione, ma della tanto attesa legge nessuna traccia.

Quale intricato percorso abbia seguito la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT