DECRETO LEGISLATIVO 13 maggio 1998, n. 171 - Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni; Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I Telecomunicazioni

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per: a) "abbonato": qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi; b) "utente": la persona fisica che utilizza uno o piu' servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale qualita' di abbonato; c) "rete pubblica di telecomunicazioni": un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici, utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; d) "servizio di telecomunicazioni": un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

    Art. 2.

    Sicurezza

  2. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche ed organizzative di cui all'articolo 15, comma 1, della legge per salvaguardare la sicurezza del servizio e dei dati personali.

  3. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore dellla rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sentito il Garante.

  4. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa e' resa all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.

    Art. 3.

    Riservatezza nelle comunicazioni

  5. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

  6. L'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni puo' essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

  7. L'utente deve informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

    Art. 4.

    Dati relativi al traffico e alla fatturazione

  8. I dati personali relativi al traffico, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei commi 2 e 3.

  9. Il trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, e' consentito sino alla fine del periodo durante il quale puo' essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalita', possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti: a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato; b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione; c) il numero dell'abbonato chiamato; d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione; e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi; f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio; g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

  10. Ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico puo' trattare i dati di cui al comma 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.

  11. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione e' consentito unicamente agli incaricati che agiscono sotto la diretta autorita' del fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico, o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto dei clienti, dell'accertamento di frodi o della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore. Il trattamento deve essere limitato a quanto e' strettamente necessario per lo svolgimento di tali attivita' e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

  12. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione delle controversie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.

    Art. 5.

    Modalita' di pagamento e fatturazione dettagliata

  13. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalita' alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le...

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