La vigilanza privata nel contrasto alla pirateria. Quali prospettive?

AutoreLicia Russo
Pagine332-334
332
dott
4/2014 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
LA VIGILANZA PRIVATA NEL
CONTRASTO ALLA PIRATERIA.
QUALI PROSPETTIVE? (*)
di Licia Russo
(*) Testo della relazione svolta dalla dott.ssa Licia Russo, docente di
diritto e procedura penale militare presso l’università degli studi di Pa-
lermo, nell’Incontro di studi su “Nuclei di vigilanza armata nell’attività di
contrasto alla pirateria: prof‌ili internazionalistici e penalistici” (Roma,
22-23 novembre 2012).
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. I nuclei militari di protezione e le guardie
giurate. 3. Conclusioni.
1. Introduzione
Il coinvolgimento della Marina militare italiana nell’at-
tività di contrasto alla pirateria si sviluppa, come è noto, in
modo alternativo nel contesto di operazioni, sia nazionali
sia internazionali, nell’ambito della Nato (Ocean Shield -
2009) e dell’Unione Europea (Missione Atlanta-2008).
Nonostante i positivi risultati ottenuti dalle nostre
Unità navali, le ampie dimensioni delle aree a rischio di
pirateria e la progressiva espansione del fenomeno han-
no determinato la decisione di utilizzare altresì i cosid-
detti Nuclei militari di protezione (NMP), costituiti da
personale della Marina militare o di altre Forze armate,
imbarcati su navi mercantili, battenti bandiera italiana,
che navighino in acque internazionali a rischio di pirate-
ria, individuate da un apposito decreto del Ministro della
Difesa, sentiti i Ministri degli Affari esteri e dei Trasporti
(Somalia, Mare cinese meridionale, Golfo di Aden..), come
previsto dal decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, conv. nella
Lo stesso provvedimento legislativo ha inoltre previsto
la possibilità di utilizzare unità di guardie giurate, indi-
viduate preferibilmente in soggetti, che abbiano prestato
servizio militare nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione solo dei militari di leva (art. 5 comma 2).
2. I nuclei militari di protezione e le guardie giurate
Il decreto legge in oggetto ha anche previsto, con ri-
ferimento agli artt. 5, 5 bis e 5 ter, l’emanazione da parte
del Governo di un decreto attuativo che, però, a tutt’oggi,
non è stato ancora emanato anche se, in data 24 ottobre
2012, il testo predisposto dal Ministero è stato inviato al
Consiglio di Stato per il prescritto parere, come ha riferito
in aula, rispondendo ad una interrogazione, il Sottosegre-
tario di Stato all’Interno, dott. Carlo De Stefano.
In particolare, il decreto attuativo dovrebbe “def‌inire”
le modalità concernenti:
1) il porto di armi da fuoco;
2) il trasporto delle armi e il relativo munizionamento;
3) la quantità di armi detenute a bordo della nave e la
loro tipologia;
4) l’imbarco e lo sbarco delle armi dai porti limitrof‌i
alle zone a rischio di pirateria;
5) i rapporti tra le guardie giurate e il comandante
dell’unità navale.
Queste previsioni dovrebbero garantire la libertà e la
sicurezza della navigazione commerciale negli spazi ma-
rittimi internazionali a rischio di pirateria.
Pur in assenza del decreto attuativo, cercherò di svol-
gere alcuni brevi rif‌lessioni sull’argomento, cercando di
evidenziare le funzioni sia dei Nuclei militari di protezio-
ne, sia delle guardie giurate.
Anzitutto, è necessario che la singola unità navale
abbia predisposto lungo il bordo della stessa almeno uno
dei dispositivi di sicurezza (barriere di f‌ilo spinato, idran-
ti…), consigliati dall’International maritime organization
(IMO); organizzazione internazionale marittima con sede
in Londra, che ha sempre privilegiato l’utilizzazione per il
contrasto alla pirateria di personale delle Marine militari,
appartenente sia a singoli Stati, sia alla Nato ovvero al-
l’Unione europea (Missione Atlanta).
La prima differenza tra i Nuclei militari e le guardie
giurate riguarda il rapporto di “sussidiarietà” che intercor-
re tra questi soggetti.
Le guardie giurate, infatti, potranno essere imbarcate
a bordo delle navi mercantili solo in mancanza dei Nuclei
militari (art. 4 D.L. n. 107/2011, conv. in L. n. 130/2011, e
art. 6 D.M. Interno n. 154/2009).
Inoltre, le guardie giurate devono essere autorizzate
allo svolgimento delle loro funzioni ai sensi degli artt.
133 e 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(R.D. 18 giugno 1931 n. 773). In particolare, l’art. 133 si
riferisce alle guardie giurate destinate alla vigilanza o
custodia di proprietà mobiliari o immobiliari), mentre
l’art.134 demanda a questo personale la facoltà di svolgere
investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni per
conto di privati.
Ed ancora, le guardie giurate devono essere in possesso
della licenza rilasciata dal Ministro dell’Interno per il pos-
sesso delle armi e della autorizzazione del Prefetto della
provincia per svolgere il servizio.
Le guardie giurate sono scelte, come si è già accennato,
tra coloro che abbiano prestato servizio nelle forze armate,
anche come volontari, con esclusione del servizio di leva
e devono avere superato i corsi teorico-pratici, stabiliti
dal Ministro dell’Interno con un apposito decreto. La pos-
sibilità di frequentare i predetti corsi è stata prorogata al
31 dicembre 2012.
Non si riscontra, invece, alcuna differenza tra i Nuclei
militari e le guardie giurate relativamente alle condizioni
per l’imbarco e la navigazione.
Un altro aspetto che differenzia i Nuclei militari di
protezione e le guardie giurate riguarda i rapporti con il
Comandante della nave.

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